Detrazione per recupero patrimonio edilizio: può richiederlo anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile
30 Maggio 2022
Mia moglie è proprietaria della casa nella quale risiediamo entrambi. Nel 2022 abbiamo fatto alcuni lavori di ristrutturazione. Le pratiche edilizie, nonché le fattura emesse dalle imprese edili per i lavori suddetti, sono intestate a mia moglie. I pagamenti sono invece stati fatti dal mio c/c bancario, con la convinzione di portare in detrazione nella mia dichiarazione dei redditi il bonus edilizio di recupero patrimonio edilizio, anche alla luce del fatto che mia moglie risulta “incapiente”. È possibile portare in detrazione nella mia dichiarazione dei redditi queste spese, oppure vi sono degli ostacoli dovuti al fatto che le pratiche edili, le fatture d'acquisto e l'immobile sono intestati a mia moglie?
Facendo attenzione ad alcune specifiche particolarità, è possibile portare in detrazione le spese del caso proposto. Com'è noto, da diversi anni il Fisco italiano riconosce una serie di detrazione d'imposta collegate a specifici interventi edilizi. Una di queste detrazioni riguarda gli interventi di recupero patrimonio edilizio le cui caratteristiche, nonché i requisiti, si consiglia di approfondire in separata sede.
Entrando invece nel merito della questione, si evidenzia come la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E/2018, ha confermato la tesi secondo la quale la detrazione per recupero patrimonio edilizio possa spettare anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.1). Nel concetto di “familiari” rientrano, tra gli altri, ovviamente anche il coniuge. Ai fini della fruizione della detrazione non è obbligatorio che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato d'uso dell'immobile, essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi, come già affermato dalla Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.1.
La condizione di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero alla data di inizio dei lavori (Risoluzione 6.05.2002 n. 136). Non è necessario, inoltre, che la convivenza sussista per l'intero periodo di fruizione della detrazione.
La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, purché tale immobile risulti a disposizione. Da ciò ne consegue che la detrazione non spetta per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio, il marito non potrà fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi.
La stessa circolare dell'Agenzia delle Entrate, inoltre, specifica che se sono presenti più soggetti titolari del diritto alla detrazione – ad esempio il proprietario e il convivente – la detrazione può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura nella misura in cui abbia sostenuto le spese. A questo fine è fondamentale che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l'indicazione della relativa percentuale di sostenimento della stessa. Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione della detrazione, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d'imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta. |