Organi liquidatori delle imprese assicurative: fissate le nuove indennità

La Redazione
30 Maggio 2022

L'IVASS con provvedimento 24 maggio 2022, n. 120 ha modificato il provvedimento 18 dicembre 2017, n. 66, recante “Criteri di determinazione delle indennità spettanti, ai sensi degli articoli 246, comma 3 e 280, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai commissari liquidatori ed ai componenti del comitato di sorveglianza delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa in liquidazione coatta amministrativa. indennità spettanti ai commissari liquidatori di imprese non autorizzate”.

L'ISVASS con provvedimento 24 maggio 2022, n. 120 ha modificato il provvedimento 18 dicembre 2017, n. 66, recante “Criteri di determinazione delle indennità spettanti, ai sensi degli articoli 246, comma 3 e 280, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai commissari liquidatori ed ai componenti del comitato di sorveglianza delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa in liquidazione coatta amministrativa. indennità spettanti ai commissari liquidatori di imprese non autorizzate”.

Il provvedimento interviene sulle indennità variabili spettanti al presidente e ai componenti del comitato di sorveglianza, pari al 9% per il presidente e al 7,5% per i componenti del comitato.

L'indennità variabile è calcolata sulla base di quella prevista per i commissari liquidatori e come evidenziato nella Relazione al provvedimento “La modifica del criterio in questione, che sostituisce quello dell'attribuzione del 10% del compenso determinato in favore del commissario liquidatore da ripartirsi in misura prefissata fra tutti i componenti, consente di riconoscere importi più elevati e adeguati all'impegno e alle responsabilità, sia pur non gravosi per il ceto creditorio”.

Il provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 3, entra in vigore il giorno successivo in cui è pubblicato sul Bollettino dell'IVASS e le norme si applicano ai comitati di sorveglianza in carica alla data della sua entrata in vigore, con esclusione dei comitati per i quali è già stato determinato il compenso finale con il riconoscimento del compenso premiale.

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