L'inefficacia del pignoramento di veicoli per mancata apprensione del bene
30 Maggio 2022
Massima
La mancata apprensione del veicolo nel pignoramento eseguito ai sensi dell'art. 521-bis c.p.c determina l'inefficacia del pignoramento. Il caso
Due pignoramenti eseguiti ai sensi dell'art. 521 bis c.p.c., aventi ad oggetto due veicoli, vengono iscritti a ruolo presso il Tribunale di Ferrara - in epoche successive- contro la medesima debitrice: in entrambi sono assenti la comunicazione di consegna del veicolo prescritta dal comma 3 dell'art. 521-bis c.p.c. e la nota di trascrizione al P.R.A. In seguito al deposito dell'istanza di vendita da parte dei creditori con allegata dichiarazione negativa dell'IVG inerente la consegna spontanea dei beni da parte della debitrice, viene emessa ordinanza di vendita. Successivamente viene iscritto a ruolo un terzo pignoramento su uno dei veicoli, eseguito nelle forme dell'art. 513 c.p.c., con verbale di materiale apprensione del veicolo da parte dell'UNEP e trascrizione del verbale di pignoramento al P.R.A. Riunite le tre esecuzioni, viene venduto il bene pignorato (anche ai sensi dell'art.513 c.p.c.) ed iscritto a ruolo un quarto pignoramento nelle forme di cui all'art. 521-bis c.p.c. A scioglimento della riserva assunta all'udienza di discussione in merito alla distribuzione del ricavato dalla vendita, il Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Ferrara ha statuito preliminarmente che il primo pignoramento, eseguito ai sensi dell'art. 521-bis c.p.c., non avente ad oggetto il veicolo venduto, è inefficace per mancanza della materiale apprensione del bene; stessa sorte avrebbe dovuto seguire il secondo pignoramento avente ad oggetto il veicolo venduto e la relativa ordinanza di vendita che non avrebbe dovuto essere emessa stante la mancata apprensione materiale del bene. Tuttavia, questa ordinanza di vendita viene resa ex post efficace dal terzo pignoramento, validamente eseguito ai sensi dell'art. 513 c.p.c. Infine, in merito alla distribuzione del ricavato, il giudice ha disposto che il conflitto tra più creditori pignoranti va risolto in virtù del principio della pubblicità-opponibilità, trattandosi di beni la cui circolazione è soggetta a pubblicità nei pubblici registri. La questione
L'art. 19 del d.l. 132/2014 convertito nella l. 162/2014, successivamente modificato dalla l. 132/2015, ha introdotto l'art. 521-bis c.p.c. che disciplina una procedura esecutiva speciale avente ad oggetto i beni mobili iscritti nei pubblici registri, procedura alternativa rispetto a quella classica prevista dall'art. 513 c.p.c. Il pignoramento dei beni iscritti al P.R.A. eseguito ai sensi dell'art.521-bis c.p.c. deve avvenire con atto notificato al debitore e deve indicare l'esistenza di veicoli iscritti al P.R.A. intestati al debitore, l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c., nonché l'intimazione al debitore di consegnare all'IVG il mezzo pignorato entro dieci giorni dalla notifica del pignoramento. Il pignoramento deve essere trascritto al P.R.A. Avvenuta la consegna del veicolo, l'IVG ne dà comunicazione al creditore pignorante, che - nei successivi trenta giorni – deposita presso la cancelleria del Tribunale competente la nota di iscrizione a ruolo, con le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, de pignoramento e della nota di trascrizione al PRA, pena l'inefficacia del pignoramento medesimo ai sensi del sesto comma dell'art.521-bis c.p.c. Nei quarantacinque giorni successivi dal deposito della nota di iscrizione, il creditore dovrà pure depositare l'istanza di vendita o di assegnazione del bene pignorato. La questione presa in esame dal Giudice dell'esecuzione di Ferrara riguarda il problema delle conseguenze della mancata apprensione del bene rispetto al pignoramento iscritto a ruolo eseguito ai sensi dell'art.521-bis c.p.c.. Le soluzioni giuridiche
La normativa speciale del pignoramento sui beni mobili iscritti nei pubblici registri si incentra sulla materiale apprensione del bene pignorato da parte dell'IVG. La finalità perseguita dal legislatore è quella di evitare il proliferare di procedure esecutive dal certo esito infruttuoso per la mancata apprensione materiale del bene pignorato. Fin dall'entrata in vigore della normativa, si sono registrati contrasti nella giurisprudenza circa la sorte del pignoramento ex art. 521-bis c.p.c. nell'ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo sia stata eseguita quando non vi sia stata la consegna del veicolo pignorato all'IVG. Difatti, il legislatore commina la sanzione dell'inefficacia del pignoramento solo quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma. Alcuni Tribunali hanno statuito che il pignoramento conserva la sua efficacia, pur dovendo il giudice archiviare la procedura esecutiva iscritta prematuramente a ruolo; con la conseguenza che la stessa potrà essere riattivata dal creditore pignorante che, ricevuta la comunicazione ai sensi del 3° comma del 521-bis c.p.c. dovrà dare nuovo impulso all'esecuzione depositando l'istanza di vendita o di assegnazione . Altri giudici dell'esecuzione hanno, invece, ritenuto che la mancata materiale apprensione del bene rende improcedibile la vendita dello stesso, con conseguente inefficacia del pignoramento ed estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art.164-bis disp. att. c.p.c. (Trib. Mantova, ordinanze 26 maggio e 27 luglio 2015; Trib. Brescia, ord. 8 novembre 2017). Un terzo orientamento ha osservato che così ragionando si premierebbe la condotta elusiva o negligente del debitore a discapito del creditore procedente. Pertanto, il creditore dovrà richiedere la sostituzione dell'IVG al debitore quale custode del bene pignorato in virtù del richiamo operato dall'art.521-bis c.p.c. 8° c. alle norme dell'espropriazione mobiliare presso il debitore e quindi anche del 5° c. dell'art. 521 c.p.c. L'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ferrara ha aderito al secondo orientamento, ritenendo che il pignoramento iscritto a ruolo senza la materiale apprensione del bene deve essere dichiarato inefficace. Pur tuttavia, nel caso de quo, il giudice ha disposto lo stesso la vendita del bene pignorato, vendita che, nonostante l'inefficacia del relativo pignoramento, è stata per così dire salvata dal terzo pignoramento validamente eseguito ai sensi dell'art.513 c.p.c. La ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita del veicolo è stata disposta dal giudice in ossequio al principio della pubblicità-opponibilità delle trascrizioni vigente per i beni mobili iscritti nei pubblici registri. Osservazioni
Il principio espresso dall'ordinanza in commento è che la materiale apprensione del bene è condizione di efficacia del pignoramento eseguito ai sensi dell'art.521-bis c.p.c. Pertanto, in assenza della consegna del bene, il creditore non potrà iscrivere a ruolo il pignoramento, potendo procrastinare la procedura esecutiva fino a quando il bene pignorato non sarà materialmente appreso dall'IVG. La decisione adottata dal Tribunale di Ferrara sembra essere conforme alla ratio legis dell'art.521-bis c.p.c. che è quella di evitare un'espropriazione infruttuosa per carenza del bene pignorato. Poiché le sorti dell'espropriazione finiscono in concreto per essere rimesse alla volontà del debitore, sarebbe opportuno un intervento del legislatore diretto a tutelare le ragioni già seriamente compromesse del creditore. Riferimenti
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