Omessa audizione del minore e obbligo di motivazione del giudice

Redazione scientifica
30 Maggio 2022

La Corte di cassazione, nella sentenza in esame, ha ribadito che costituisce violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il mancato ascolto del minore non sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento tale da giustificarne l'omissione.

La Corte di cassazione, nella sentenza in esame, ha ribadito l'obbligo che costituisce violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il mancato ascolto del minore non sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento tale da giustificarne l'omissione.

La vicenda traeva origine dal giudizio instaurato dai nonni paterni di una minore avanti al Tribunale per i Minorenni al fine di vedere riconosciuto il loro diritto di poter incontrare la nipote, collocata presso la madre nel giudizio di separazione dal di lei marito.

A seguito del rigetto dell'istanza da parte del TM, motivato dalla ravvisata assenza di adeguate capacità educative ed affettive in capo ai nonni, questi ultimi impugnavano il decreto eccependone la nullità per mancata previa audizione della minore.

La Corte d'appello rigettava il reclamo ritenendo insussistente la dedotta nullità, sul rilievo che la minore «al momento della decisione aveva soli 9 anni» e che l'audizione non era comunque necessaria per l'accertata mancanza di capacità educative ed affettive in capo a nonni.

La Corte di cassazione accoglieva il ricorso proposto da nonni, richiamando il principio secondo cui «costituisce violazione del principio del contradditorio e dei diritti del minore il mancato ascolto non sorretto da un espressa motivazione sull'assenza di discernimento tale da giustificarne l'omissione».

Secondo i giudici «la relativa audizione può - cioè - essere omessa, ma solo nel caso in cui, tenuto conto del grado di maturità del minore medesimo, sussistano particolari ragioni che la sconsiglino; ragioni da indicare in modo puntuale e specifico».

L'obbligo di motivazione non era stato assolto da parte della Corte di merito, dal momento che la sottolineata età della minore non implicava necessariamente l'incapacità di discernimento ed ugualmente il giudizio sulla capacità educativa e affettiva dei nonni non giustificava il rifiuto di ascolto della minore.

La Corte di appello, in sede di rinvio, accoglieva parzialmente il reclamo, riconoscendo e regolamentando il diritto di visita della minore da parte dei nonni e avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la madre della minore.

La ricorrente lamentava, ai fini che interessano, la violazione dell'art. 384 c.p.c. perché nonostante la regula iuris pronunciata dalla Cassazione, la Corte di merito non aveva proceduto all'ascolto della minore, nemmeno a mezzo CTU, e non aveva motivato sulle ragioni che ne avrebbero sconsigliato l'audizione.

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo di ricorso fondato, perché la Corte di merito aveva disatteso, in violazione dell'art. 384 c.p.c., il dictum della Corte di legittimità sulla necessità che il mancato ascolto del minore sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento tale da giustificare l'omissione (Cass. civ, sez. un., n. 22238/2009; Cass. civ., n. 13241/2011).

Inoltre, tale incombente non risultava svolto in sede di rinvio, nemmeno ad opera del CTU, senza alcuna motivazione sul punto.

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