Condominio: legittime le telecamere?

Donato Palombella
30 Maggio 2022

Per installare le telecamere occorre l'autorizzazione del Condominio? Rispondere a quesiti simili non è mai facile in quanto occorre contemperare opposte esigenze: da un lato la sicurezza, dall'altra il diritto alla privacy. Una risposta e stata fornita, recentemente, dalla Corte d'Appello di Catania.

Il fatto. Il proprietario dei locali a piano terra installa due telecamere a custodia e vigilanza dell'accesso; l'impianto viene ritenuto illegittimo in quanto sarebbe stato installato senza alcuna autorizzazione da parte dell'assemblea. I toni si alzano, la discussione si ingigantisce e la lite finisce nelle aule di giustizia. Il proprietario dei locali chiede al giudice che venga accertato il suo diritto di installare l'impianto di videosorveglianza ma la domanda viene rigettata dal Tribunale di Catania con sentenza del febbraio 2021. Il proprietario non si arrende e propone appello basato (per quello che qui interessa) su due elementi: violazione del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 1122-ter del codice civile.

Il Codice della privacy. L'appellante richiama l'art. 5, d.lgs n.196/2003 che vieta la diffusione dei dati personali. Sottolinea, al riguardo, che «è possibile riprendere le immagini dei pianerottoli e delle scale, in quanto dette parti comuni non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti e che non costituiscono reato le video riprese di un pianerottolo e l'ingresso di un garage condominiale». Detto in altre parole, è vietato riprendere il vicino di casa all'interno del proprio domicilio, ma non mentre scende le scale o prende l'auto parcheggiata in garage. Di conseguenza, le telecamere non violano la privacy del vicinato e sono del tutto legittime.

Il Codice Civile. La proprietà si lamenta in quanto, a suo parere, il giudice di primo grado avrebbe mal interpretato l'art. 1122-ter c.c. che prevede che «le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136». La norma non potrebbe essere applicata al caso in esame in quanto le telecamere non riprendono “parti comuni dell'edificio”; l'impianto, infatti, sarebbe preordinato a videosorvegliare la proprietà del singolo condòmino e le telecamere sarebbero state istallate per uso esclusivamente personale.

La Corte d'Appello. La tesi della difesa fa breccia sulla Corte d'Appello di Catania che, con la sentenza del 15 febbraio 2022 n. 317, accoglie l'appello. L'art. 1122-ter c.c., secondo la Corte territoriale, non può trovare applicazione quando, come nel caso in esame, l'impianto di videosorveglianza sia stato installato per proteggere i beni del singolo Condominio.

Fondamentale lo stato dei luoghi. Elemento focale è rappresentato dallo stato dei luoghi risultante dalla perizia del CTU disposta in primo grado. Nel caso in esame abbiamo due telecamere fisse, contrapposte, puntate in modo da sorvegliare l'ingresso dei locali a piano terra, senza possibilità di allargare la visuale agli spazi circostanti. Da non sottovalutare un ulteriore elemento: i locali si trovavano su un lato decentrato dell'edificio, in zona poco frequentata, dotata di un ingresso autonomo, distinto dagli altri due - uno pedonale e l'altro carrabile - posti a servizio di tutte le unità immobiliari. L'impianto, inoltre, è costituito da telecamere fisse, che non hanno la possibilità di girare allargando l'angolo di visuale.

Condominio bacchettato: manca la prova. Il Condominio viene “bacchettato” in quanto non avrebbe provato la lesione della privacy. In particolare, mancherebbe la prova che le riprese siano state utilizzate per scopi diversi dalla protezione e sicurezza dei locali a piano terra.

La Corte di Giustizia. Il giudice d'appello richiama la sentenza dell'11/12/2019 n. 708 emessa dalla III Sez. della Corte di giustizia UE con cui il giudice europeo ha riconosciuto la legittimità delle norme nazionali che autorizzano i sistemi di videosorveglianza installati in un immobile ad uso abitativo per garantire la sicurezza e la tutela delle persone e dei beni.

Il parere della giurisprudenza. La Corte territoriale richiama anche la giurisprudenza italiana che esclude vi sia una violazione del diritto alla privacy quando l'impianto di videosorveglianza sia destinato a sorvegliare aree condominiali (portone di accesso, scale, pianerottoli e aree a parcheggio) che, per loro natura, sono destinati all'uso di un numero indeterminato di persone (Cass. V pen., 30 maggio 2017 n. 34151 e Cass. pen. 21 ottobre 2008 n. 44156; Cass. civ. I, 03 gennaio 2013, n. 71).

Il criterio della proporzionalità. In tema di videosorveglianza e tutela della privacy in ambito condominiale, essendo necessario tutelare l'incolumità fisica personale e famigliare, trova applicazione il criterio della proporzionalità tra la sicurezza e la privacy trovando un giusto bilanciamento tra le due posizioni. Nel caso in esame, a parere della Corte, l'impianto appare del tutto legittimo in quanto le telecamere, pur riprendendo un vialetto condominiale, non riprendono l'interno della proprietà di altri condòmini per cui non sarebbe in grado di violare la privacy degli altri comproprietari.

L'immagine non costituisce un “dato personale”. La Corte d'Appello introduce un altro elemento essenziale ai fini della decisione: «l'immagine di una persona, …, quando in qualche modo venga visualizzata o impressa, non costituisce un “dato personale” ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 4, lett. b)». Tale tesi troverebbe il proprio fondamento in decisioni dell'Autorità Garante (21 ottobre 1999, 4 ottobre 2007, 18 giugno 2009, n. 1623306).

Legittimo l'utilizzo della facciata? Respinta le tesi del Condominio: le telecamere possono essere installate sulla facciata condominiale. La Corte d'Appello esamina un ulteriore punto della vicenda sostenendo che le telecamere di videosorveglianza possono essere installate sulla facciata condominiale. Sotto questo profilo, troverebbe applicazione l'articolo 1102 c.c. che permette al singolo condòmino di utilizzare il bene comune senza compromettere “il pari uso” agli altri comproprietari (Cass., II civ., 15 settembre 2021 n. 24937; Cass. 26 maggio 2021 n. 14598; Cass., sez. VI, 06 maggio 2021 n. 11870).

La riforma del Condominio. Si ricorda che la l. n.220/2012, la c.d. riforma del Condominio, modificando il codice civile, ha introdotto l'art. 1112-ter intitolato «Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni». Si tratta di una novità in quanto, con un'unica disposizione, si interviene su due materie diverse: Condominio e tutela della privacy. Il Garante della privacy, dal suo canto, ha dettato le proprie regole con un provvedimento del 22 dicembre 2003. Gli impianti diventano legittimi a due condizioni: devono essere posizionati in maniera da riprendere esclusivamente la proprietà privata evitando che vengano sorvegliati spazi condominiali e i dati acquisiti non devono essere ceduti a terzi.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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