ll difensore della parte soccombente può essere condannato al pagamento delle spese di lite?

Redazione scientifica
31 Maggio 2022

La condanna alle spese processuali va pronunciata nei confronti della parte soccombente e non del difensore. Resta salva, peraltro, l'ipotesi di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura, atteso che in tal caso l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta allo stesso riferibile quanto al pagamento delle spese del giudizio.

La Corte di cassazione si è pronunciata sul ricorso promosso da un avvocato avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, per quanto rileva, aveva rigettato la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta da N.O., condannando in solido il difensore e la parte al pagamento delle spese di lite, in difetto dei presupposti di legge.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, richiamando il principio secondo cui «la condanna alle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va pronunciata nei confronti della parte soccombente (..) mentre non è comunque possibile la condanna dei difensori, che non hanno assunto, né potevano assumere la veste di parte» (Cass. civ., sez. un., n. 10706/2006).

Precisano, inoltre, i giudici che «solo nell'ipotesi di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura “ad litem” o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quelle per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta allo stesso riferibile quanto al pagamento delle spese del giudizio per difetto della procura» (Cass. civ., n. 25435/2019; Cass. civ., n. 14281/2006).

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