I danni da vaccinazione non obbligatoria ma raccomandata sono indennizzabili?
31 Maggio 2022
La vicenda vagliata dalla Corte di legittimità La controversia portata all'attenzione della Suprema Corte trae origine dalla domanda di indennizzo presentata ai sensi dalla l. 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Ad un bambino veniva somministrato vaccino antimeningococcico; immediatamente dopo la somministrazione comparivano gravi sintomi di sofferenza cerebrale acuta che degeneravano progressivamente lasciando gravi postumi permanenti di carattere neurologico e cerebrale. Il Tribunale in primo grado aveva accolto la domanda riconoscendo il diritto all'assegno vitalizio. La Corte d'Appello a sua volta, decidendo l'appello proposto dal Ministero della Salute, il quale motivava sostenendo che la vaccinazione antimeningococcica non fosse obbligatoria ma soltanto raccomandata dall'Autorità Sanitaria, confermava la sentenza di primo grado. Il Ministero della Salute ricorreva così in Cassazione.
La norma censurata: art. 1, c. 1, l. n. 210/1992 L'Amministrazione ricorrente si duole della errata applicazione dell'art. 1 l. 25 febbraio 1992 n. 210, poiché la corte territoriale, come il primo giudice, aveva ritenuto estensibili alla vaccinazione contro il meningococco i principi costituzionali in materia di profilassi vaccinale collettiva, raccomandata dalle Autorità sanitarie e rientranti nel Piano Nazionale dei Vaccini. Con ciò violando la norma di legge invocata, che prevede il diritto all'indennizzo unicamente per le menomazioni all'integrità psicofisica derivante dalla somministrazione di vaccinazioni obbligatorie per legge. In particolare, la norma per la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale è l'art. 1, comma 1, della legge citata, che così recita: «Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge».
La rilevanza della questione di legittimità costituzionale La l. n. 210 del 1992 venne introdotta dal legislatore in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 307 del 1990, con cui si affermava la compatibilità di trattamenti sanitari imposti per legge e rivolti a migliorare e conservare lo stato di salute sia del singolo individuo sottoposto al trattamento, sia della collettività. La Consulta ebbe poi a pronunciarsi con declaratorie di incostituzionalità dell'art. 1 l. 25 febbraio 1992 n. 210 con riguardo alla vaccinazione antipolio (sentenza n. 27 del 1998), della vaccinazione antiepatite B (sentenza n. 423 del 2000), della vaccinazione antinfluenzale (sentenza n. 268 del 2017); tutte profilassi di prevenzione non obbligatorie ex lege, ma fortemente raccomandate dalle Autorità di Pubblica Sanità a tutela della collettività, con specifici programmi di politica sanitaria. La Corte Costituzionale, nelle pronunce citate, ha sempre evidenziato l'assenza di ragioni nel differenziare i casi in cui il trattamento sanitario è imposto per legge da quello in cui sia soltanto raccomandato dall'autorità sanitaria. In quest'ultima situazione, il singolo, pur non essendo sottoposto alla minaccia di una sanzione, è indotto ad aderire alla profilassi promossa, confidando nelle raccomandazioni dei sanitari e nella convinzione di tenere un comportamento di utilità generale. Tuttavia, questi principi costituzionali dettati dai Giudici delle leggi, non consentono di operare una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 l. 25 febbraio 1992 n. 210, riconoscendo il diritto all'indennizzo anche nel caso oggetto della questione esaminata. Non è possibile, afferma il Supremo Collegio, arrivare ad una disapplicazione ope iudicis del citato articolo 1, estendendo la portata delle precedenti declaratorie di incostituzionalità, aventi ad oggetto diverse profilassi di vaccinazione. Viceversa, proprio alla luce delle precedenti pronunce di illegittimità costituzionale della norma censurata, appare rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, c. 1, l. n. 210/1992, nella parte in cui non prevede che il diritto all'indennizzo prevista dalla predetta norma spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità da cui siano derivati danni irreversibili all'integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione, non obbligatoria ma raccomandata, antimeningococcica. La Corte territoriale, affermano i Giudici, ha errato nell'applicare i sopra richiamati principi di incostituzionalità anche al caso deciso; operando per l'appunto una disapplicazione ope iudicis del dettato testuale del citato articolo 1. La sentenza impugnata andrebbe pertanto riformata. Ma d'altro canto dovrà esprimersi la Corte Costituzionale sulla questione sollevata, rinviando la decisione della controversia all'esito della decisione della Consulta. Per tali motivi la Corte di cassazione ha sospeso il giudizio e rimesso la questione alla Corte costituzionale.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |