Revoca d'urgenza dell'amministratore: la prova della giusta causa
31 Maggio 2022
Nelle società di persone, la revoca dell'amministratore per giusta causa può essere richiesta, da ciascun socio, ai sensi dell'art. 2259, comma 3, c.c., anche in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., attesi da un lato la compatibilità della tutela con la futura decisione di merito e dall'altro la residualità della misura. La giusta causa rilevante ai fini della revoca viene integrata da qualsiasi evento che integri la violazione degli obblighi propri dell'amministratore, e incida negativamente sul carattere fiduciario del rapporto, o renda comunque impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione. |