Nessuna possibilità per il Condominio di agire nei confronti dell'assegnatario della casa familiare

Redazione scientifica
30 Maggio 2022

Questo quanto deciso della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso azionato da un Condominio nei confronti dell'ex coniuge del proprietario di un appartamento di uno stabile di Bari per la riscossione delle spese condominiali.

Un Condominio di Bari proponeva ricorso per Cassazione per una causa riguardante la ripartizione delle spese condominiali.

Nella vicenda presa in esame dai Giudici, il Tribunale di Bari aveva accolto l'Appello di una donna, quale mera assegnataria della casa familiare, avverso la sentenza del Giudice di Pace, con la quale era stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio nei confronti dell'appellante per il pagamento delle spese condominiali.

Il Tribunale pugliese aveva ritenuto fondato l'Appello relativo al proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la donna mera assegnataria della casa familiare, di proprietà invece del suo ex marito.

Pertanto, il Condominio proponeva ricorso per Cassazione, dichiarato poi inammissibile.

La decisione di secondo grado si basava sull'assunto che le deliberazioni assembleari con le quali vengono ripartite le spese di un Condominio siano azionabili soltanto nei confronti dei condomini, essendo gli unici legittimati a partecipare all'assemblea e avendo il relativo diritto di voto.

Ricorda infatti il Collegio che «il diritto di godimento della casa familiare spettante al coniuge o al convivente affidatario di figli minori (…), in forza di provvedimento giudiziale opponibile anche a terzi, è (…) un diritto personale di godimento “sui generis”, sicché esso non rileva ai fini della pretesa dell'amministratore condominiale (…) volta a riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune, restando esclusa un'azione nei confronti dell'assegnatario della singola unità immobiliare» (Cass. n. 11096/2022, Cass. n. 13603/2004 e Cass. n. 20448/2014).

A supporto della decisione, la Corte di Cassazione ha affermato che «l'amministratore ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l'esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall'effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un'azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell'unità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi il diritto di godimento della casa familiare come diritto personale di godimento sui generis».

Alla luce di questi motivi, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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