Annullabile la delibera condominiale se c'è stato un difetto nella ricezione dell'avviso di convocazione

Redazione scientifica
31 Maggio 2022

Accolta dal Tribunale di Roma la richiesta di una condomina che richiedeva l'annullamento dell'assemblea di Condominio per difetto di ricezione dell'avviso di convocazione.

Un Condominio veniva citato in giudizio da una donna chiedendo in via preliminare l'annullamento della delibera condominiale per la violazione delle forme di convocazione.

Secondo la condomina la violazione commessa era quella riguardante la ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale.

La domanda della parte attrice è stata accolta.

Nel caso in esame infatti, il Condominio non ha assolto tale onere probatorio, limitandosi a produrre copia della raccomandata spedita tramite posta privata e consegnata al portiere dello stabile.

Ricorda il Tribunale di Roma che in materia di Condomino si debba sempre fare riferimento all'art. 1136 c.c. secondo il quale l'assemblea non può deliberare se non verifica che tutti i condomini siano stati invitati alla riunione e pertanto ogni condomino ha il diritto di essere messo nelle condizioni di farlo, ricevendo l'avviso di convocazione nel termine previsto.

Non solo poi l'avviso deve essere inviato, ma anche ricevuto dal condomino (Cass. n. 5769/1985).

A tal proposito il Tribunale ha anche rammentato che dal 2011, grazie al processo di liberalizzazione del mercato postale, l'avviso di convocazione dell'assemblea di Condominio può avvenire anche tramite servizio postale privato.

Nel caso di specie, però la raccomandata era stata sottoscritta dal portiere con la mera indicazione di tale sua qualità.

Tale notifica, dunque, deve considerarsi nulla e non in grado di comprovare l'effettiva e tempestiva ricezione da parte del destinatario dell'avviso di convocazione.

Pertanto, la delibera assembleare deve essere annullata per difetto di ricezione dell'avviso di convocazione della stessa.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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