Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie in materia di telecomunicazioni

Redazione scientifica
01 Giugno 2022

La Corte di cassazione ha esaminato le seguenti questioni: il tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce una condizione di procedibilità o di proponibilità della domanda? Ove difetti tale adempimento, quali sono le conseguenze sul giudizio in corso?

La Corte di cassazione ha esaminato le seguenti questioni: il tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce una condizione di procedibilità o di proponibilità della domanda? Ove difetti tale adempimento, quali sono le conseguenze sul giudizio in corso?

La vicenda riguardava un giudizio promosso da un utente contro una società di telecomunicazioni, definito dal giudice di pace con una pronuncia di improcedibilità per «mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione».

A seguito della conferma della pronuncia di improcedibilità da parte del Tribunale in sede di gravame, l'utente ricorreva in cassazione lamentando che il giudice di appello non aveva provveduto a fissare un termine per l'esperimento del tentativo di conciliazione.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, richiamando il principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui «in tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazioni e gli utenti il mancato previo esperimento del tentativo di conciliazione costituisce una condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda» (Cass. civ., sez. un., n. 8241/2020).

Di conseguenza, rilevano i giudici, «ove difetti tale adempimento, il giudice – anche di appello - è tenuto a sospendere il giudizio e a fissare un termine per consentire alle parti di dar luogo al tentativo di conciliazione de quo, con rinvio dell'udienza ad un momento successivo, per la eventuale prosecuzione dinanzi a sé in caso di esito relativo esito negativo o di inutile decorso del termine concesso».

Nel caso sottoposto all'esame della Suprema Corte, dunque, il giudice di appello, nel confermare la pronuncia di improcedibilità resa dal giudice di prime cure, aveva disatteso i suindicati principi.

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