Accordo di composizione della crisi: approvazione della proposta e legittimazione al voto dell’Agenzia delle Entrate

La Redazione
06 Giugno 2022

Nell'ambito di un procedimento di omologa dell'accordo di composizione della crisi (art. 7 L. 3/2012), per quanto concerne i voti nelle operazioni di approvazione della proposta del sovraindebitato (art. 11) espressi per gli altri Enti impositori, il Tribunale di Bologna afferma che “va riconosciuta all'Agenzia delle Entrate la legittimazione al voto esclusivamente per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione.

Nell'ambito di un procedimento di omologa dell'accordo di composizione della crisi (art. 7 L. 3/2012), per quanto concerne i voti nelle operazioni di approvazione della proposta del sovraindebitato (art. 11 L. 3/2012) espressi per gli altri Enti impositori, il Tribunale di Bologna afferma che “va riconosciuta all'Agenzia delle Entrate la legittimazione al voto esclusivamente per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione, mentre spetta unicamente ai corrispondenti Enti impositori la legittimazione al voto per i crediti iscritti a ruolo. Il voto eventualmente espresso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per i crediti di competenza degli Enti impositori non è pertanto validamente prestato, poiché non proviene dal soggetto titolare del relativo diritto di credito”.

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