Accordo di composizione della crisi: approvazione della proposta e legittimazione al voto dell’Agenzia delle Entrate
06 Giugno 2022
Nell'ambito di un procedimento di omologa dell'accordo di composizione della crisi (art. 7 L. 3/2012), per quanto concerne i voti nelle operazioni di approvazione della proposta del sovraindebitato (art. 11 L. 3/2012) espressi per gli altri Enti impositori, il Tribunale di Bologna afferma che “va riconosciuta all'Agenzia delle Entrate la legittimazione al voto esclusivamente per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione, mentre spetta unicamente ai corrispondenti Enti impositori la legittimazione al voto per i crediti iscritti a ruolo. Il voto eventualmente espresso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per i crediti di competenza degli Enti impositori non è pertanto validamente prestato, poiché non proviene dal soggetto titolare del relativo diritto di credito”. |