Notifica via PEC del decreto ingiuntivo: è valida all’indirizzo risultante dal Registro delle Imprese?

Redazione scientifica
07 Giugno 2022

La notifica di un atto non processuale, quale il provvedimento monitorio emesso inaudita altera parte, può essere eseguita personalmente alla società intimata all'indirizzo PEC risultante dal Registro delle Imprese, essendo tale indirizzo assimilabile alla sua sede legale.

La Corte di cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da una S.r.l. avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva da essa proposta contro il decreto ingiuntivo notificatole.

In particolare, la società censurava la pronuncia della Corte territoriale per non aver rilevato la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo effettuata ad un indirizzo PEC il quale, pur essendo riferibile alla parte, era tuttavia diverso da quello indicato nel Reginde.

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, chiarendo che la notifica di un atto non processuale, quale è il provvedimento monitorio emesso inaudita altera parte, può essere eseguita personalmente alla società intimata all'indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese, essendo tale indirizzo assimilabile alla sua sede legale (Cass. civ., n. 31/2017).

Infatti, ai fini del domicilio digitale, l'art. 16-ter d.l. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. 221/2012, e poi modificato dal d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. 114/2014, prevede che «a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'art. 16, comma 6, d.l. 185/2008, convertito, con modificazioni dalla l. 2/2009, dall'art. 6-bis d.lgs. 82/2005, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia»: tra questi, figura anche il registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. 185/2008, convertito con l. 2/2009, con la conseguenza che l'indirizzo risultante dalla visura camerale della società ricorrente poteva essere legittimamente utilizzato.

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.