Insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo
07 Giugno 2022
In tema di insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, deve ribadirsi che la verifica della “insussistenza” concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti l'attività produttiva, organizzativa del lavoro e il regolare funzionamento di essa, sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore.
(Nel caso in esame, sia la scarsa consistenza della ristrutturazione aziendale effettuata, sia il dinamismo assunzionale, nonché l'accertata esistenza di altri posti di lavoro disponibili e assegnabili determinano la pretestuosità del recesso datoriale e quindi l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo). |