Cessazione dell'appalto e licenziamento per gmo

Teresa Zappia
07 Giugno 2022

Licenziamento per gmo e cessazione dell'appalto: il criterio di scelta dei lavoratori può essere limitato alla loro adibizione all'attività appaltata e poi cessata?

Licenziamento per gmo e cessazione dell'appalto: il criterio di scelta dei lavoratori può essere limitato alla loro adibizione all'attività appaltata e poi cessata?

La scelta dei lavoratori interessati dalla procedura di licenziamento collettivo non può essere fondata, sic et simpliciter, sul criterio delle esigenze tecnico organizzative del datore, segnatamente la cessazione del contratto di appalto.

In linea con la giurisprudenza di legittimità, infatti, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in stretta relazione con le ragioni determinanti la procedura di esubero.

Si è precisato che, ai fini della corretta applicazione del criterio delle esigenze tecnico- produttive dell'azienda, la comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., sicché il datore non può limitare la scelta ai soli dipendenti addetti allo specifico reparto (soppresso o ridotto) qualora i medesimi possano occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti.

Ne consegue l'impossibilità di trascurare il possesso di professionalità equivalenti anche nei casi di cessazione della commessa alla cui esecuzione i lavoratori interessati erano adibiti.