Polizza fideiussoria: cosa accade se il beneficiario comunica tardivamente l’inadempimento del contraente?

Redazione Scientifica
07 Giugno 2022

La Corte d'Appello di Milano ha chiarito che, in caso di polizza fideiussoria, se il terzo beneficiario comunica tardivamente l'inadempimento del contraente garantito, si verificano la decadenza del diritto del terzo e l'esclusione del beneficio assicurativo solo se queste conseguenze siano state espressamente previste dal contratto di assicurazione.

In materia di assicurazione fideiussoria, qualora la comunicazione del fatto o dell'inadempimento del contraente garantito avvenga, da parte del terzo beneficiario, oltre il termine contrattualmente stabilito per tale adempimento, la decadenza del diritto del terzo e l'esclusione del beneficio assicurativo si verificano automaticamente solo se queste conseguenze siano state espressamente previste dal contratto di assicurazione.

Va, inoltre, richiamato, per ciò che riguarda l'interpretazione delle clausole contrattuali contenute all'interno di polizze fideiussorie, che quando in una polizza fideiussoria il testo della clausola contrattuale che delimita l'oggetto della garanzia sia ambiguo, facendo riferimento “alle inadempienze”, anziché più propriamente a una obbligazione, o a un debito, o a una prestazione, trova applicazione il principio della “interpretatio contra proferentem” di cui all'art. 1370 c.c.

Spetta all'assicuratore provare in giudizio l'eventuale inadempimento doloso o colposo dell'assicurato rispetto all'obbligo di avviso, con la conseguenza che in caso di mancanza di dolo o colpa o di mancanza di relativa prova, l'obbligo dell'assicuratore non viene meno né subisce modifiche.
Peraltro, nel caso di inadempimento colposo, la norma specifica che l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità “in ragione del pregiudizio sofferto”, costituendo anch'essa una circostanza che occorrerà provare in giudizio per ottenerne il relativo beneficio.

Qualsivoglia doglianza in merito all'incidenza dell'asserita omissione di avviso, in cui sarebbe incorso l'assicurato, sugli interessi della compagnia assicurativa, deve essere da quest'ultima innanzitutto esplicitata, invocando i corretti parametri di legge, nonché motivata e argomentata in fatto, allegando e fornendo dimostrazione delle concrete circostanze da cui possa desumersi l'inadempimento doloso o colposo dell'assicurato e il relativo pregiudizio per l'assicuratore, a norma dell'art. 1915 c.c.

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