Il rapporto tra il giudizio possessorio e petitorio
08 Giugno 2022
Il caso sottoposto all'esame della Corte di cassazione trae origine da una complessa vicenda processuale in cui erano state contestualmente proposte un'azione possessoria e un'azione petitoria di regolamento di confini.
In particolare, Tizio esperiva azione possessoria di manutenzione sostenendo che il proprietario del fondo confinante Caio avesse abbattuto il muro di confine posto tra i due fondi, muro di cui assumeva essere proprietario e possessore.
A seguito della conclusione della fase cautelare, il giudizio di merito veniva interrotto per la morte del convenuto e poi riassunto nei confronti degli eredi; quindi, con sentenza, il Tribunale dichiarava l'estinzione del giudizio.
Contestualmente al giudizio possessorio, il convenuto in tale giudizio Caio avviava un autonomo giudizio petitorio di regolamento dei confini, con il quale domandava l'accertamento dei confini tra i due fondi limitrofi.
Il tribunale, con sentenza parziale, dichiarava l'improponibilità della domanda petitoria limitatamente alla porzione di terreno interessata dal giudizio. Disponeva, invece, la prosecuzione del giudizio per l'accertamento del confine tra le restanti parti dei fondi limitrofi.
La sentenza parziale veniva appellata da Tizio nella parte in cui aveva rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione della zona interessata dal muro. Il giudizio di appello veniva quindi riunito al gravame proposto contro la sentenza di estinzione del giudizio possessorio.
La Corte d'appello accoglieva l'appello proposto contro la sentenza che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio possessorio e condannava l'erede di Caio a manutenere Tizio nel possesso del muro, mediante la ricostruzione del muro.
Per converso, respingeva l'appello proposto contro la sentenza parziale emessa nel giudizio petitorio, confermando il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione.
La pronuncia veniva impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione dall'erede di Caio, il quale, ai fini che interessano, lamentava che l'accoglimento dell'azione possessoria non avrebbe tenuto conto delle ragioni petitorie dedotte.
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso.
In primis,evidenziano i giudici che, «ove ne ricorrano le condizioni, le ragioni petitorie fatte valere dal convenuto possono avere una portata meramente inibitoria della tutela possessoria invocata dall'attore».
Invero «esse non possono giustificare la prevalenza funzionale e sincronica, sulle lamentate lesioni della signoria di fatto sulla res, dell'autonoma difesa petitoria articolata in un separato giudizio».
In secondo luogo, la Suprema Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «il convenuto in un giudizio possessorio può opporre le sue ragioni petitorie quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria potrebbe derivargli un danno irreparabile, purchè l'eccezione sia finalizzata al solo rigetto della domanda possessoria».
Nel caso di specie, il ricorrente aveva fatto valere le sue ragioni non già nel giudizio possessorio, ma intraprendendo un'autonoma azione di regolamento di confini a giudizio possessorio in corso.
In secondo luogo, non risultava affatto che in entrambi i giudizi di merito il ricorrente avesse prospettato che dall'attuazione della tutela possessoria sarebbe derivato un pregiudizio irreparabile alle sue ragioni petitorie (segnatamente, non era stato per nulla dedotto che l'invocato ripristino del muro abbattuto avrebbe leso in modo irreparabile il diritto di proprietà vantato dal ricorrente sul suo fondo). |