Il pignoramento del conto corrente «affidato»

Giuseppe Lauropoli
10 Giugno 2022

Nel presente focus ci si interroga sulla possibilità e sugli eventuali limiti del pignoramento del conto corrente «affidato», con particolare attenzione ai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità sul punto.

Il quadro normativo

Di sicuro interesse è il tema del pignoramento del conto corrente affidato.

Di interesse per tutte le parti coinvolte nella espropriazione presso terzi: in particolare, per il creditore, desideroso di riscuotere il proprio credito, e per gli istituti di credito, che necessitano di avere punti di riferimento certi in merito al trattamento da riservare a tale tipologia di conti correnti in caso di pignoramento.

Come spesso avviene - trattandosi di materia nella quale ha ampio spazio l'interpretazione del singolo operatore del diritto, in mancanza di espresse disposizioni normative che regolino la fattispecie in esame – non è facile pervenire a soluzioni univoche, né tanto meno definitive, dovendosi tuttavia osservare come un recente approdo della giurisprudenza di legittimità cerchi di indicare alcuni punti fermi nella materia in esame.

Ma andiamo con ordine.

Come noto, l'espropriazione presso terzi consente di attuare il pignoramento di crediti verso terzi.

In particolare, mediante il pignoramento presso terzi il creditore procedente può sottoporre a vincolo le somme che un terzo debba al debitore esecutato, in vista dell'assegnazione di tale credito al procedente (artt. 543 e ss.).

Tale forma di espropriazione può avere ad oggetto le più diverse tipologie di crediti: si pensi così ad un credito da lavoro subordinato (nel qual caso sarà individuato come terzo pignorato il datore di lavoro del debitore esecutato), oppure ad un credito relativo ad emolumenti pensionistici (nel qual caso verrà indicato come terzo pignorato l'ente previdenziale che eroga il trattamento pensionistico) o, ancora, ad un credito costituito da canoni di locazione percepiti dall'esecutato, in qualità di locatore (nel qual caso rivestirà la posizione di terzo pignorato il conduttore dell'immobile).

Fra i diversi tipi di credito che possono essere attinti mediante il pignoramento presso terzi, vi è anche il credito che il debitore esecutato abbia nei confronti di una banca, costituito dalle giacenze presenti su conto corrente bancario, in quanto le giacenze attive presenti sul conto corrente costituiscono senza dubbio una posta attiva del patrimonio dell'esecutato (come tale aggredibile in sede esecutiva in forza dell'art. 2740 c.c.) e si traducono in un debito dell'istituto di credito nei confronti del proprio correntista.

Nella prassi, il pignoramento di tale tipologia di credito è anzi piuttosto frequente, tenuto conto che quasi ogni debitore esecutato è titolare di un conto corrente bancario e tenuto altresì conto che è relativamente agevole individuare di quali e di quanti conti correnti sia titolare un determinato debitore.

Nessun problema sorge nel caso in cui sul conto corrente siano presenti, al momento della notifica del pignoramento, giacenze attive sufficienti a soddisfare interamente il credito precettato, aumentato della metà: dal giorno della notifica del pignoramento l'istituto terzo pignorato sarà tenuto a mantenere il vincolo su tali somme, assumendo, relativamente alle stesse, gli obblighi che la legge impone al custode (art. 546 c.p.c.), con l'effetto che eventuali atti di disposizione, successivi alla data del pignoramento, tesi a pregiudicare la soddisfazione del creditore procedente su tali somme sottoposte a vincolo, saranno inopponibili alla procedura esecutiva (art. 2917 c.c.).

Diverso è il caso, invece, in cui il conto corrente, al momento della notifica dell'atto di pignoramento, non presenti giacenze attive idonee a soddisfare il credito oggetto di pignoramento: può accadere così che sul conto corrente sia presente una somma inferiore all'importo precettato aumentato della metà, ovvero che non sussista alcun importo da mettere a disposizione della procedura, presentando lo stesso un saldo negativo.

Una precisazione, a riguardo, appare necessaria fin da ora, ancor prima, cioè, di addentrarsi nel tema del trattamento da riservare al conto corrente “affidato”.

Si è detto che, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., dal momento in cui riceve la notifica dell'atto di pignoramento il terzo pignorato diventa custode delle somme dallo stesso dovute all'esecutato, entro i limiti dell'importo precettato aumentato della metà.

Ciò non toglie, tuttavia, che, ferma restando la necessità di mantenere il vincolo sulle somme dovute al momento della notifica del pignoramento (con l'effetto che devono ritenersi inopponibili al creditore procedente, ai sensi dell'art. 2917 c.c., i pagamenti effettuati dal terzo pignorato all'esecutato che facciano venir meno la provvista di cui all'art. 546 c.p.c.), la dichiarazione che il terzo pignorato renderà ai sensi dell'art. 547 c.p.c. dovrà tenere conto della situazione esistente nel momento in cui la dichiarazione verrà resa e non, invece, di quella esistente al momento della notifica del pignoramento (tra le molte, vedasi Cass. civ., n. 13021/1992).

Ne consegue che anche qualora la giacenza presente sul conto corrente intestato all'esecutato risulti nulla o persino negativa al momento della notifica del pignoramento, ciò non toglie che la dichiarazione di terzo debba essere positiva nel caso in cui nel tempo intercorrente tra la notifica del pignoramento e il momento in cui venga resa la dichiarazione siano affluite sul conto intestato all'esecutato somme sufficienti a far emergere una giacenza attiva.

A condurre ad una tale conclusione, portano tanto il dato normativo offerto dall'art. 545 c.p.c. (come novellato per effetto del d.l. 83/2015, convertito in l. 132/2015) - laddove prevede che, in caso di pignoramento di conto corrente sul quale affluiscano somme a titolo di stipendio o di pensione, debbano ritenersi sottoposte a pignoramento anche una quota delle somme accreditate sul conto successivamente alla notifica del pignoramento (potendo evincersi da tale disposizione che gli obblighi di dichiarazione e di custodia del terzo pignorato non restino circoscritti a quanto dovuto al momento della notifica del pignoramento, ma si estendano a tutte le somme, purché entro i limiti previsti dall'art. 546 c.p.c., affluite sul conto corrente fino al momento della dichiarazione del terzo) -, quanto la giurisprudenza di legittimità che sottolinea come il credito pignorato debba sussistere al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo o, in caso di instaurazione di accertamento dell'obbligo del terzo, al momento di tale accertamento, irrilevante restando la circostanza che il credito non sussistesse al momento della notifica del pignoramento (Cass. civ., 26 marzo 2015, n. 6080 e Cass. civ., 19 ottobre 2015, n. 21081).

Il pignoramento del conto corrente «affidato»

E' in questo contesto che viene in rilievo la problematica del pignoramento del conto corrente bancario affidato: il conto corrente, cioè, che presenti la possibilità per il correntista di continuare ad operare sullo stesso anche in presenza di uno scoperto.

Quali effetti produce la notifica del pignoramento su un conto corrente oggetto di affidamento della banca?

Ove il conto corrente in questione al momento della notifica del pignoramento presenti una giacenza attiva, certamente la somma presente sullo stesso, entro i limiti previsti dall'art. 546 c.p.c. (importo precettato aumentato della metà) dovrà ritenersi a disposizione della procedura e l'eventuale utilizzo, da parte del debitore esecutato, della provvista messa a disposizione dall'istituto di credito non sarà opponibile al creditore procedente, alla luce di quanto esposto in precedenza.

Diverse considerazioni devono svolgersi per il caso in cui il conto corrente, al momento della notifica del pignoramento, presenti uno scoperto e sia dunque privo di una giacenza attiva.

A riguardo, deve innanzi tutto osservarsi come il pignoramento non risolva il contratto di conto corrente (si vedano Cass. civ., 30 marzo 2015, n. 6393 e Cass. n. 1628 del 25 febbraio 1999) e la logica dei rapporti di conto corrente porti a ritenere che ove il correntista realizzi, successivamente alla notifica del pignoramento, il ripianamento della esposizione esistente al momento della notifica dell'atto espropriativo, tali rimesse che comportano una riduzione dell'indebitamento non siano certamente pignorabili.

Un tale principio è affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, stando alla quale in presenza di un conto corrente affidato, sono irrilevanti, ai fini del vincolo posto con il pignoramento, gli eventuali versamenti successivi al pignoramento che abbiano la finalità di ridurre o estinguere il saldo debitore, avendo «soltanto carattere ripristinatorio della provvista, senza obblighi restitutori a carico della banca nei confronti del titolare del conto» (Cass. civ., 30 marzo 2015, n. 6393).

Ove poi tali rimesse, oltre a ripristinare la passività esistente al momento della notifica del pignoramento, valgano anche a concretizzare un attivo sul conto corrente oggetto di pignoramento, quell'attivo, entro i limiti previsti dall'art. 546 c.p.c., sarà certamente utilmente pignorabile e suscettibile di assegnazione.

Ci si potrebbe però fare una domanda: cosa accade se sul conto corrente affidato affluiscano, successivamente alla notifica del pignoramento, somme astrattamente sufficienti a ripianare l'esposizione esistente al momento dell'inizio dell'esecuzione e a realizzare una giacenza attiva, ma il conto corrente continui in concreto ininterrottamente a presentare una esposizione negativa in considerazione di successivi utilizzi, operati dal debitore/correntista successivamente alla notifica del pignoramento, del plafond messo a disposizione dalla banca?

La recente presa di posizione della Cassazione

Una recente sentenza della giurisprudenza di legittimità si sofferma proprio sulla questione da ultimo posta.

Si tratta della sentenza n. 36066/2021.

La pronuncia in questione trae le mosse dalle conclusioni alle quali era già pervenuta la giurisprudenza di legittimità precedentemente citata.

Viene così evidenziato che «non è autonomamente pignorabile, in sé, la mera disponibilità derivante al correntista in virtù del contratto di apertura di credito bancario», con l'ulteriore corollario che «con riguardo al rapporto di conto corrente bancario, è d'altra parte pignorabile in danno del correntista solo il saldo attivo del rapporto, non le singole rimesse che affluiscono sullo stesso».

Da tali premesse la Cassazione fa discendere la conseguenza che «se al momento del pignoramento il saldo del rapporto in conto corrente è negativo, le eventuali successive rimesse a favore del correntista non determineranno necessariamente l'esistenza di un credito pignorabile, se non nella misura in cui esse siano tali da rendere tale saldo positivo, e comunque nei limiti di tale saldo positivo» e ciò anche, si badi, nel caso in cui la permanenza del saldo negativo dipenda dalla utilizzazione, successiva alla notifica del pignoramento, del plafond messo a disposizione dalla banca, atteso che «né il contratto di apertura di credito, né quello di conto corrente bancario si sciolgono a seguito del pignoramento».

Per concludere, la pronuncia in questione afferma in termini molto espliciti che il conto oggetto di affidamento potrà ritenersi utilmente pignorato solo nel caso in cui, per effetto degli accrediti avvenuti successivamente alla notifica dello stesso, si sia realizzato un attivo su tale conto, con la precisazione che non può assumere rilevanza, al fine di configurare un importo utilmente pignorabile sul conto corrente, «la circostanza che siano affluite sul conto rimesse in favore del correntista superiori al saldo negativo esistente al momento del pignoramento, essendo stato accertato, in fatto, che tali rimesse, in virtù degli addebiti parimenti avvenuti e della relativa collocazione temporale, non hanno mai determinato un saldo positivo del rapporto e, quindi, non si è verificata la situazione richiesta per l'utile pignorabilità del saldo dei rapporto di conto corrente».

Una sentenza, quella da ultimo intervenuta, che ha molti meriti, ma che presenta anche qualche criticità.

Di certo si tratta di una pronuncia che fornisce alcuni punti fermi importanti sulla materia in questione, sforzandosi di dare indicazioni univoche a tutti gli operatori interessati da tale tipologia di pignoramento.

Peraltro, si tratta di conclusioni alle quali i giudici di legittimità giungono sulla base di argomentazioni rigorose: viene così evidenziato come fintanto che il conto corrente non presenti un saldo positivo neppure possa ritenersi perfezionato un pignoramento, con l'effetto che il terzo pignorato neppure potrà ritenersi sottoposto agli obblighi spettanti al custode. Viene inoltre sottolineato come, poiché la notifica del pignoramento non risolve il contratto di conto corrente e neppure quello di apertura di credito, nulla impedisce all'istituto di credito di continuare a far credito al proprio correntista, consentendogli di operare sul conto, anche aumentando l'esposizione già presente sul conto al momento della notifica del pignoramento.

Si tratta pure, però, di una conclusione, quella alla quale perviene la Cassazione, che se ha il merito di previlegiare la certezza dei rapporti giuridici, specialmente tra correntista ed istituto di credito, rischia forse di svilire la funzione stessa del pignoramento presso terzi del conto corrente.

Non sfugge, infatti, come una tale interpretazione presti il fianco a comportamenti scorretti del correntista, il quale si premuri di mantenere sempre il proprio conto in passivo, anche successivamente alla notifica del pignoramento, continuando per l'effetto ad operare indisturbato sullo stesso, a dispetto dell'esecuzione individuale intrapresa dal creditore procedente.

Ecco che la incondizionata intangibilità delle rimesse aventi finalità ripristinatoria della esposizione presente sul conto, finisce per presentare qualche profilo di criticità.

Del resto, non mancano argomenti, quanto meno di ordine sistematico, per sostenere che, qualora il persistere dell'indebitamento presente sul conto dopo la data del pignoramento sia conseguenza di atti dispositivi successivi, realizzati cioè attraverso l'ulteriore utilizzo del plafond di affidamento concesso dall'istituto di credito, le sopravvenienze accreditate sul conto non possano essere destinate in via preliminare al ripianamento del passivo verificatosi a seguito di tali atti dispositivi.

Infatti, ove le sopravvenienze fossero destinate a ripianare l'eventuale passivo del conto corrente realizzatosi a seguito di spese ulteriori, si renderebbe nella sostanza inaggredibile il conto oggetto di affidamento.

Una questione aperta, dunque, sulla quale appare opportuno mantenere accesi i “riflettori”, per verificare i futuri sviluppi della stessa.

Riferimenti
  • A.M. Soldi, Manuale dell'esecuzione forzata, Milano, 2017, pagg. 997 e ss.;
  • F. De Stefano, R. Giordano, Il Pignoramento nel suo aspetto pratico, Milano, 2020, pag. 387;
  • G. D. Giagnotti, “Cosa accade in caso di conto corrente affidato ma con saldo negativo ?”, in Diritto e Giustizia, fasc. 225, 2021, pag. 2.

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