Legge–ponte per Alitalia: l'esenzione dei pagamenti dalla revocatoria opera d'ufficio

10 Giugno 2022

La previsione di cui all'art. 1, comma 3, d.l. n. 80/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2008, configura una specifica causa di esenzione dall'azione revocatoria fallimentare, temporanea e ad personam, che copre tutti gli atti, pagamenti e garanzie di Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a. per il solo fatto di ricadere nel periodo lì in considerazione, operando “come se” detta società fosse stata soggetta ad un piano di risanamento, benché tale piano non esista.

La previsione di cui all'art. 1, comma 3, d.l. n. 80/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2008, configura una specifica causa di esenzione dall'azione revocatoria fallimentare, temporanea e ad personam, che copre tutti gli atti, pagamenti e garanzie di Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a. per il solo fatto di ricadere nel periodo lì in considerazione, operando “come se” detta società fosse stata soggetta ad un piano di risanamento, benché tale piano non esista.

La corrispondente eccezione, pertanto, derivando da una previa valutazione legislativa di funzionalità a garantire la continuità aziendale per il periodo di vigenza del cd. prestito-ponte, senza che il giudice sia tenuto a sindacare la obiettiva idoneità dell'atto, al quale il pagamento si riferisce, a consentire la prosecuzione dell'attività d'impresa, è rilevabile di ufficio.

Con l'ordinanza n. 18360 dell'8 giugno 2022 il S.C., accogliendo parzialmente il ricorso del commissario di Alitalia in amministrazione straordinaria, stabilisce il principio di diritto per il quale i pagamenti effettuati a seguito dell'emanazione della legge – ponte varata per consentire ad Alitalia la regolare prosecuzione delle attività di trasporto aereo sono esonerati di diritto dalla revocatoria fallimentare, anche in assenza dell'eccezione dell'accipiens, risultando tale eccezione anche rilevabile d'ufficio.

Il caso. Con l'ordinanza in commento il S.C. accoglie parzialmente il ricorso promosso dall'Alitalia avverso la sentenza della Corte di Appello che, confermando la decisione del giudice di prime cure, aveva ritenuto come eccezioni in senso lato – e quindi rilevabili anche dal giudice – due condizioni di esonero dall'azione revocatoria fallimentare. Oggetto del contenzioso, infatti, erano una serie di pagamenti effettuati nel periodo individuato dalla legge ponte varata per consentire all'Alitalia la prosecuzione dell'ordinaria attività di trasporto. La società accipiens dei pagamenti rimane contumace ma l'eccezione relativa all'esonero dalla revocatoria viene rilevata d'ufficio dal giudice, con contestuale rigetto della domanda di Alitalia. Il ricorso in Cassazione riprende le medesime argomentazioni e viene parzialmente accolto con rinvio alla Corte di Appello per un nuovo esame della vicenda. Se, infatti, viene confermata la natura di eccezione in senso lato dell'eccezione di esonero dalla revocatoria secondo la legge ponte, l'ipotesi di esonero per i pagamenti effettuati secondo i termini d'uso viene, al contrario, ritenuta eccezione in senso stretto. Essendo l'accipiens rimasto contumace, tale eccezione non risulta correttamente rilevata dal giudice, non essendo eccezione in senso lato. Per tale motivo il S.C. rinvia alla Corte di Appello, per una nuova valutazione del caso secondo il principio testè richiamato.

Le eccezioni nel sistema processuale: la distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato. Il tema della proponibilità dell'eccezione di esenzione dalla revocatoria – non sollevata dall'accipiens in quanto contumace in primo e secondo grado ma rilevata dal giudice – consente di chiarire il regime delle eccezioni nel codice di rito. Nel nostro ordinamento, infatti, vige il principio della rilevabilità d'ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa. Ad esempio, l'esistenza di un giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Analogamente, in altro settore, con riferimento ai titoli di credito, in tema di azione causale, l'eccezione d'inosservanza degli oneri di cui all'art. 66 legge cambiaria in tema di azione causale costituisce eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio, restando limitato l'ambito delle eccezioni in senso stretto ai casi specificamente previsti dalla legge e a quelli in cui la manifestazione di volontà della parte integra la fattispecie difensiva. Secondo la medesima linea interpretativa, l'eccezione di interruzione della prescrizione è del pari eccezione in senso lato che può essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti

La specialità dell'eccezione in senso stretto. Al contrario, l'eccezione in senso stretto, che si sostanzia in un controdiritto contrapposto al fatto costitutivo invocato dall'attore e la cui rilevazione è subordinata alla espressa manifestazione di volontà della parte che vi abbia interesse, ha carattere eccezionale ed è limitata alle ipotesi nelle quali la legge riserva la relativa iniziativa esclusivamente all'interessato. In assenza di un'espressa previsione di legge, quindi, l'eccezione va intesa in senso lato e, pertanto, è rilevabile d'ufficio

Le esenzioni dalla revocatoria fallimentare: la ratio della disposizione. Secondo il S.C, nell'ambito delle procedure concorsuali, le fattispecie di esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 l.fall. hanno carattere eccezionale e, di conseguenza, ne è esclusa l'estensione al di fuori delle ipotesi ivi specificamente contemplate e oltre le previsioni normative. L'eccezione esaminata nel caso in oggetto, pur non essendo possibile un'interpretazione estensiva delle fattispecie indicate, rappresenta – a dire della Cassazione – un'eccezione in senso lato, con conseguente facoltà per il giudice di rilevarla d'ufficio, a prescindere dalla condotta processuale della parte interessata a sollevare l'eccezione stessa.

La legge ponte per Alitalia e l'esenzione dalla revocatoria. Nel caso di specie, l'art. 1, comma 3, d.l. n. 80/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2008), prevede che tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. a far data dall'entrata in vigore (24 aprile 2018) risultino, in un determinato arco temporale individuato dal comma 2, esentati dall'azione revocatoria. Secondo il S.C., si tratta di un'esenzione specifica che copre tutti gli atti, pagamenti e garanzie di Alitalia per il semplice e solo fatto di ricadere nel periodo in considerazione, e non anche di essere esecutivi di un piano di risanamento attestato, come invece richiesto dall'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. Tale eccezione, quindi, deve ritenersi in senso lato e, come tale, rilevabile – come avvenuto nel caso di specie – anche dal giudice.

L'esenzione dalla revocatoria per pagamenti effettuati secondo “termini d'uso”. Ulteriore ipotesi dall'azione revocatoria affrontata nell'ordinanza in commento è l'ipotesi di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), per il quale sono esentati dalla revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa in "termini d'uso". Secondo la prevalente giurisprudenza – richiamata nel provvedimento in commento - l'espressione "termini d'uso" non si riferisce alle forniture che costituiscono oggetto del pagamento, ma ai pagamenti stessi, i quali risultano quindi opponibili alla massa dei creditori, anche se eseguiti ed accettati difformemente dalle previsioni contrattuali, purché siano stati effettuati secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo concreto svolgimento. Si tratta, quindi, di verificare le modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti, senza che rilevino le prassi del settore economico di riferimento. In tale prospettiva, è compito del giudice di merito verificare le modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti, e anche l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute.

L'eccezione di esenzione dalla revocatoria per pagamenti secondo “termini d'uso”. Se, quindi, appare necessaria un'effettiva verifica della condotta delle parti per tale esenzione, secondo il S.C. tale eccezione deve essere sollevata dalla parte quale modalità di attuazione proprio della condotta che ha portato, quindi, all'esenzione dalla revocatoria. Per tale ragione, il S.C. accoglie parzialmente il motivo di ricorso, nel quale si contestava l'avvenuto rilievo da parte del tribunale – confermato dalla Corte di Appello – dell'eccezione. Al contrario, essendo un'eccezione in senso stretto, spettava alla parte, peraltro contumace, eventualmente formalizzare tale eccezione.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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