Condominio: l'opposizione al decreto ingiuntivo presuppone l'impugnativa della delibera
08 Giugno 2022
La vicenda. Il caso in esame nasce proprio in un super-condominio composto da nove edifici. Un condòmino, infatti, subisce un danno da infiltrazioni provenienti dal terrazzo condominiale. Il Tribunale condanna il Condomìnio a risarcire i danni che vengono quantificati in circa 40.000 euro. Il debitore non paga e il creditore agisce nei confronti di un condòmino (che chiameremo Tizio): quest'ultimo, pur di evitare gli effetti del pignoramento, mette mani al portafoglio ed estingue il debito con propria liquidità. La questione non finisce qui e si ingigantisce a dismisura. La delibera approva il bilancio.Evidentemente i rapporti tra condòmini (come spesso accade) non sono buoni. L'assemblea approva il consuntivo 2011 e il preventivo 2012 che evidenzia alcuni debiti che l'amministratore si affretta a recuperare a colpi di carta bollata. Ad essere colpito è il nostro Tizio, che si vede notificare un decreto ingiuntivo di circa 3.400 euro (al netto degli interessi e spese) per quote condominiali rimaste impagate. La posizione del debitore. La posizione di Tizio, per certi versi, è condivisibile: saldato il debito del Condomìnio, cerca di “recuperare” i propri soldi sospendendo il pagamento delle quote condominiali. Morale della favola, si oppone al decreto ingiuntivo eccependo in compensazione un controcredito, di circa 30.000 euro, derivante dal pagamento di debiti condominiali. Il giudizio di opposizione. Il giudizio di opposizione procede a fasi alterne: la tesi del debitore viene accolta in primo grado ma il Tribunale ribalta l'esito del giudizio. Secondo il giudice d'appello, la tesi dell'opponente non può essere accolta in quanto il condòmino non avrebbe impugnato la delibera condominiale che, approvando il bilancio, aveva cristallizzato il debito dei condòmini morosi. A questo punto la questione si trasferisce sui banchi della Cassazione. Il ricorso in Cassazione. Tizio si lamenta perché il giudice d'appello avrebbe respinto la propria tesi sulla base della mancata impugnazione della delibera condominiale, eccezione mai formulata dal Condomìnio. Immaginiamo la reazione istintiva del malcapitato Tizio: perché mai il giudice d'appello, sollevando una questione che la controparte non si era posta, avrebbe tirato il coniglio fuori dal cilindro? Il parere della Cassazione. La seconda Sezione civile della Corte di Cassazione rigetta la tesi del nostro Tizio, ponendo un paletto fermo: «la delibera assembleare è fatto costitutivo del credito che il Condominio ha fatto valere attraverso il procedimento d'ingiunzione». Il ragionamento dei Giudici ruota su un concetto di base: si discute del credito fatto valere dal Condomìnio. Tale credito trova origine in una delibera assembleare mai impugnata e, quindi, ormai inattaccabile. E non finisce qui! Piazza Cavour, infatti, rincara la dose: «la validità ed efficacia della delibera assembleare non è questione rilevata d'ufficio ex abrupto dal giudice, bensì è causa petendi allegata fin dall'inizio dal creditore». Non si tratterebbe, quindi, di una questione rilevata d'ufficio dal giudice d'appello, ma del fatto costitutivo del credito fatto valere dal Condomìnio-creditore fin dalle prime battute del giudizio. La tesi della Cassazione trova il proprio fondamento sull'interpretazione dell'art. 1137 c.c. che disciplina l'obbligatorietà delle delibere condominiali e le relative modalità di impugnazione. Il giudizio di opposizione: due tesi a confronto. Per quanto riguarda il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il mancato pagamento degli oneri condominiali, sono sorte due tesi contrastanti. Secondo un primo orientamento, il condòmino, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, ma solo quelle riguardanti l'efficacia della medesima. In questa prospettiva, il giudice dell'opposizione non potrebbe sindacare la validità del deliberato assembleare, materia riservata al giudice chiamato a decidere della validità-efficacia della delibera stessa. Secondo un diverso orientamento, che ha trovato conferma in una recente pronuncia della Sezioni Unite (Cass. civ., n. 9839/2021 - punto 5 della motivazione) non ci sono motivi per negare al giudice dell'opposizione il potere di sindacare la validità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione; anzi, il giudice dell'opposizione deve verificare l'esistenza di eventuali motivi di nullità e/o di annullabilità della delibera posta a base del procedimento monitorio. Controcredito verso il Condomìnio o i condòmini? Nel caso in esame la posizione di Tizio è chiara: pagando con propria liquidità il debito del Condomìnio, è diventato creditore nei suoi confronti della stessa somma che viene posta in compensazione al credito derivante dal bilancio. Ragionando in soldoni, ho pagato 30.000 euro, devo 3.500 euro, rimango creditore della differenza. Opererebbe, secondo Tizio, una sorta di surrogazione nei diritti vantati dal creditore originario in forza della sentenza di condanna del Condominio al risarcimento del danno. Un punto di vista non condiviso. Secondo la Cassazione il ragionamento semplicistico di Tizio non può essere condiviso. La sentenza a favore del condòmino danneggiato era rivolta contro il Condomìnio senza alcuna ripartizione delle somme dovute tra i singoli condòmini. Il condòmino che si era sostituito (a torto o a ragione) al debitore originario era diventato creditore dei singoli condòmini della palazzina che aveva causato le infiltrazioni. Le quote condominiali poste a base del decreto ingiuntivo (a quanto pare) erano relative all'intero super-condominio. La compensazione, quindi, non poteva operare in quanto i soggetti erano diversi, da una parte il Condominio (o meglio, il super-condominio), dall'altra i condòmini della singola palazzina che aveva causato le infiltrazioni. Sotto questo profilo la Cassazione ricorda che «la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote». Una doverosa precisazione. Tizio viene “bacchettato” perché, a quanto pare, non aveva dimostrato la coincidenza tra il Condominio che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo e il Condomìnio condannato al risarcimento del danno. In altre parole, non aveva chiarito se le quote condominiali relativa al decreto ingiuntivo erano relativa al super-condominio, al condomìnio della palazzina “X” (ovvero al condomìnio condannato al risarcimento del danno) ovvero ad altro condomìnio facente parte del medesimo super-condominio. Una “dimenticanza” costata cara.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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