La competenza della sezione specializzata per i diritti derivanti dal trasferimento di partecipazioni sociali

Pasqualina Farina
03 Maggio 2022

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva «o» che precede il riferimento alle controversie relative «ai diritti inerenti» di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. 168/2003, include sia i diritti derivanti dai negozi di trasferimento delle partecipazioni sociali, sia quelli nascenti da ogni altro negozio che le abbia ad oggetto.
Massima

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva «o» che precede il riferimento alle controversie relative «ai diritti inerenti» di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. 168/2003, include sia i diritti derivanti dai negozi di trasferimento delle partecipazioni sociali, sia quelli nascenti da ogni altro negozio che le abbia ad oggetto, sicché ove il credito per il corrispettivo della cessione di una partecipazione sociale sia stato ceduto dal creditore ad un terzo, la controversia da costui proposta per l'adempimento contro il debitore ceduto soggiace alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Il caso

In data 19 luglio 2013, Tizio acquistava le quote di partecipazione della società Alfa dai due soci che le detenevano. Con atto del 13 aprile 2015, le parti concludevano un nuovo accordo con cui venivano meglio precisati i termini per la rateizzazione del pagamento del corrispettivo della cessione. Infine, con altri e distinti atti siglati nel 2019, le parti hanno ceduto il credito relativo all'ultima rata alla Omega s.r.l. Questa società, a causa del mancato pagamento della somma oggetto del credito ceduto, ha chiesto ed ottenuto - dal Tribunale di Como – decreto ingiuntivo nei confronti di Tizio (debitore ceduto) che, dal proprio canto, ha proposto opposizione, deducendo l'infondatezza della pretesa (per aver corrisposto in altro modo la somma), nonché l'incompetenza del Tribunale adito, trattandosi di controversia devoluta alla cognizione della sezione specializzata per le imprese.

Il Tribunale di Como ha accolto l'eccezione di incompetenza ed ha individuato il giudice competente nella sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Napoli.

Tale decisione è stata impugnata con regolamento di competenza dalla società Omega s.r.l. che ha insisto per la competenza del Tribunale di Como.

La questione

A dire della società ricorrente, la controversia non riguarderebbe né il trasferimento di un rapporto societario, né un diritto inerente a quest'ultimo, trattandosi invece di un diritto derivante da un atto di cessione del credito che presenta chiaramente un carattere autonomo e peculiare rispetto alla cessione societaria da cui esso è originato.

A conforto di tale assunto la società ricorrente ha rilevato di essere del tutto estranea rispetto alla cessione delle quote, essendo limitata la controversia ad una mera questione patrimoniale che insiste nel rapporto tra cedente e cessionario. Da qui la sussistenza della competenza del Tribunale di Como.

Per il Procuratore generale, intervenuto nel giudizio, l'individuazione del giudice competente a conoscere del caso di specie va effettuata, invece, in capo al Tribunale delle imprese di Milano, ricadendo la controversia in una delle attribuzioni proprie di tale autorità giudiziaria.

Le soluzioni giuridiche

La Corte, conformemente a quanto rilevato dall'intervento del Procuratore generale, ha rigettato il ricorso ed, al contempo, ha affermato la competenza del Tribunale delle imprese di Milano.

La decisione, che si pone in linea con le precedenti interpretazioni rese dalla giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. civ., n. 21910/2014 e Cass. civ., n. 4523/2017), chiarisce come l'uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, include sia i diritti derivanti dai negozi di trasferimento delle partecipazioni sociali, come pure tutti quelli nascenti da altro negozio che le abbia ad oggetto. Ne consegue che ove il credito per il corrispettivo della cessione di una partecipazione sociale sia stato ceduto dal creditore ad un terzo, l'eventuale giudizio che questi abbia intrapreso per ottenere l'adempimento dal debitore ceduto è di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

In relazione, infine, alla sussistenza della competenza in capo al Tribunale delle imprese di Milano, l'individuazione è stata operata dalla Suprema Corte alla luce dell'art. 4 del d.lgs. n. 168/2003 e degli “ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale”, tra i quali va ricompreso il foro del luogo in cui va eseguita la prestazione ex art. 1182 c.c. che, nel caso di specie, ricade appunto nel distretto del Tribunale delle imprese di Milano.

Osservazioni

La competenza, sia per territorio, sia per materia, del Tribunale per le imprese è un tema assai delicato che provoca negli addetti ai lavori dubbi ed incertezze anche in considerazione dei diversi interventi normativi che si sono occupati della materia e rispetto ai quali ci sembra preliminarmente necessario ripercorrere i passaggi più importanti.

Con l'art. 3 del decreto 2003, n. 168 cit., il legislatore ha devoluto alle sezioni specializzate le cause in materia di proprietà industriale ed intellettuale aventi ad oggetto: brevetti, marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti di invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto di autore, nonché fattispecie di concorrenza sleale che interferiscono con la proprietà industriale ed intellettuale. Tali organi, a composizione collegiale ed integralmente togata, sono stati collocati presso i Tribunali e le Corti di appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

È in questo scenario che, con il d.lgs. 30/2005, in attuazione della l. delega 273/2002, è stato varato il codice della proprietà industriale, definito anche come codice delle sezioni specializzate, posto che le materie sostanziali regolate da questa normativa, sono state attribuite alle suddette sezioni. Tali attribuzioni sono state decisamente ampliate dagli artt. 120 e 134 c.p.i., che hanno tacitamente abrogato l'art. 3, d.lg. 168/2003, per devolvere alle sezioni in oggetto «la competenza in materia di diritti di proprietà industriale», diventate così «il» giudice di tutti i diritti inerenti la proprietà industriale, non solo di quelli espressamente affidati loro dalla legge. Ed infatti, a differenza del suddetto art. 3 che limitava la competenza delle sezioni specializzare alle sole «fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale», l'art. 134, comma 1, c.p.i., ha esteso le attribuzioni delle sezioni a tutte le controversie di «concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale».

Lasciando in disparte altri interventi normativi sul punto ci sembra essenziale richiamare l'art. 2 del d.l. 1/2012, conv. in l. 27/2012, con cui il legislatore è intervenuto sul d.lgs. 168/2003 ed ha tramutato le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale in sezioni specializzate dell'impresa.

Quanto alla competenza per territorio, va segnalato che, accanto a quelle già contemplate, altre sezioni sono state istituite presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede in tutti i capoluoghi di regione, nonché presso il Tribunale e la Corte di appello di Brescia

Quanto alla competenza per materia, questa è stata significativamente ampliata. Le attribuzioni delle sezioni specializzate per l'impresa hanno ad oggetto: la materia industriale, la violazione della disciplina della concorrenza dell'Unione europea, i rapporti societari, le controversie in materia di appalti pubblici, forniture e servizi di rilevanza comunitaria e, infine, le cause ed i procedimenti che presentino ragioni di connessione con i richiamati gruppi di materie. Stabilisce, difatti, l'art, 3, comma 3, d.lgs. n. 168 del 2003, che le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause ed i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.

A breve distanza, il d.l. 145/2013, convertito con modificazioni dalla l. 9/2014, ha concentrato soltanto in capo ad alcune sezioni specializzate la competenza inderogabile nelle controversie in materia di proprietà industriale, societario e di appalti pubblici nelle quali sia parte una società estera. Così, per il nord del Paese il contenzioso, in queste fattispecie, è stato ripartito tra i Tribunali di Venezia, Milano, Torino e Genova. Presso la sezione di Roma si è concentrato tutto il contenzioso del centro Italia; mentre quello del sud è stato distribuito tra Napoli (per Campania e Molise) e Bari (per Puglia e Basilicata). Per le isole, il giudice specializzato è stato collocato rispettivamente a Catania per la Sicilia (ma include anche la Calabria) e a Cagliari per la Sardegna. In questo assetto, hanno altresì trovato collocazione la sezione di Trento, per il distretto di Trento, e quella di Bolzano per la sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento.

Per incoraggiare gli investitori stranieri, il legislatore del 2013 ha finito, così, per regolare due diverse categorie di sezioni specializzate: quelle più importanti, competenti anche sulle controversie in cui una delle parti sia una società straniera, e quelle prive di quest'ultima attribuzione.

Ancora, l'art. 18 del d.lgs. 3/2017 (di attuazione della direttiva 2014/104/UE in materia di violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea) ha modificato l'art. 4, d.lgs. 168/2003 (inserendovi il comma 1 ter) concentrando la competenza per le violazioni della disciplina della concorrenza previste dal decreto in esame presso tre sole sezioni specializzate in materia di impresa. Così, è stato stabilito che sono di competenza dei Tribunali delle imprese di Milano, di Roma e di Napoli tutte le controversie in tema di intese, di abuso di posizione dominante ed operazioni di concentrazione e, più in generale, le liti derivanti dalla violazione della normativa antitrust nazionale ed europea. In particolare, si tratta delle azioni di nullità e di risarcimento del danno, comprensive della fase cautelare, conseguenti ad illeciti anticoncorrenziali, per violazione della disciplina contenuta nei titoli dal I al IV della l. 287/1990, e delle controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, anche laddove sia parte una società con sede all'estero. Queste ultime innovazioni hanno operato una vera e propria disarticolazione nell'ambito delle materie previste dal comma 1 dell'art. 3, poiché le controversie di cui alle lett. a) e b) (quelle di cui all'art. 134, d.lgs. 30/2005 e quelle in materia di diritto d'autore e di diritti connessi al diritto d'autore) restano assoggettate alla competenza delle sezioni specializzate indicate all'art. 1.

Non solo. In questo contesto l'art. 1 della l. 31/2019 ha introdotto nel c.p.c. il Titolo VIII bis, sui procedimenti collettivi, dove si prevede – nell'ambito del comma 1 dell'art. 840 ter – che: «la domanda per l'azione di classe si propone con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente». Nessuna limitazione però è prevista per quelle controversie che esulano dalle materie elencate poc'anzi che caratterizzano l'effettiva vocazione specialistica delle sezioni.

Il farraginoso sistema delle attribuzioni del giudice specializzato delle imprese ora delineato ha lasciato aperti molti dubbi interpretativi, che ci sembrano reclamare una breve disamina.

Con particolare riferimento ai rapporti societari va detto che, dal punto di vista soggettivo, le materie attribuite dall'art. 3 del d.lgs. n. 168, cit., come poi modificato, alle sezioni specializzate riguardano: società per azioni, società in nome collettivo e società a responsabilità limitata, imprese cooperative, mutue assicuratrici, società e cooperative europee, organizzazioni di società estere stabilmente presenti sul territorio dello Stato e quelle che, ad esse sono sottoposte o, al contrario esercitano una funzione di direzione e coordinamento, anche se si tratta di società di persone, altrimenti escluse, e tutte le cause connesse.

L'ambito oggettivo, invece, riguarda l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di rapporti societari, le azioni di responsabilità e le opposizioni, il trasferimento di partecipazioni sociali e relativi negozi, i patti parasociali

A quest'ultimo proposito, è sorto il problema se la competenza delle sezioni specializzate sussista anche per quelle azioni solo indirettamente collegate alle partecipazioni sociali o diritti inerenti. La lettura restrittiva, che limita la competenza delle sezioni specializzate alle sole cause il cui oggetto incide effettivamente sulla compagine della società, presenta senz'altro il vantaggio di circoscrivere meglio il perimetro delle attribuzioni delle suddette sezioni. Tuttavia la formulazione della norma «a ogni altro negozio avente ad oggetto comunque le partecipazioni sociali» giustifica un'interpretazione estensiva per la quale la competenza delle Sezioni specializzate sussisterebbe in tutti i casi in cui la domanda verte su un diritto derivante da un negozio avente ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali. Così, ad es., dopo qualche tentennamento iniziale la giurisprudenza si è ormai assestata nel riconoscere la competenza delle sezioni specializzate sul credito – per il corrispettivo della cessione di una partecipazione sociale – che sia stato ceduto dal creditore ad un terzo; sull'acquisto di una partecipazione sociale mediante cessione di crediti pro solvendo; sull'accertamento della simulazione della cessione delle quote sociali funzionale all'azione di riduzione, ecc.

Parimenti, il riferimento ai «rapporti societari» consente di ricondurre nella competenza delle sezioni specializzate le controversie tra la società ed i suoi amministratori e quindi anche le azioni di responsabilità da chiunque promosse nei riguardi dei medesimi amministratori, anche di fatto, di una società di capitali (Cass. civ., ord., 2 ottobre 2018, n. 20441; Cass. civ., ord., 12 giugno 2019, n. 15822), per inadempimento delle funzioni ad essi affidate (Cass. civ., ord., 7 luglio 2016, n. 13956). Discorso analogo va fatto per i compensi degli amministratori dei liquidatori e dei sindaci delle società di capitali (Cass. civ., 7 luglio 2016, 13956).

Per concludere. Stante l'ampia formulazione del dato normativo e la ratio dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. 168/2003, tesa a concentrare tutta la materia societaria innanzi al giudice specializzato, l'elenco adottato dal legislatore non sembra avere valore tassativo ma meramente indicativo.

Riferimenti
  • G. Balena, L'istituzione del tribunale delle imprese, in Giusto proc. civ., 2012, 339;
  • G. Casaburi, Storia prima felice, poi dolentissima e funesta, delle sezioni specializzate, in Il dir. ind., 2014, 177 s.;
  • G. Cavani, Sezioni specializzate: di male in peggio, in Il dir. ind., 2014, 182 ss.;
  • G. Costantino, Rassegna di legislazione, in Riv. dir. proc., 2012, 1120 ss.;
  • M. Farina, Brevi note sul Tribunale delle società con sede all'estero (art. 10 D.l. 145/2013), in www.judicium.it, 2014;
  • P. Farina, Contributo allo studio del principio di specializzazione del giudice, Torino 2020, passim;
  • G. Finocchiaro, Tribunale delle imprese (dir. proc. civ.), in Enc. dir., Ann., VIII, Milano 2015, 805;
  • A. Giussani, Le sezioni specializzate per la proprietà industriale e intellettuale e l'art. 25 Cost., in Saggi sulle tutele dell'impresa e dall'impresa, Torino, 2007, 10;
  • P. Licci, La competenza delle sezioni specializzate (art. 18), in AA.VV., Il private enforcement antitrust, dopo il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, a cura di B. Sassani, Pisa 2017, 77 ss.;
  • M. Negri, Giurisdizione e amministrazione nella tutela della concorrenza, Torino 2012, passim;
  • G. Romano, Il Tribunale delle imprese. Aspetti problematici, in www.giustiziacivile.com, del 31 maggio 2019;
  • F. Santagada, Sezioni specializzate per l'impresa, accelerazione dei processi e competitività delle imprese, in Riv. dir. proc., 2012, 1269.

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