La verità “materiale” di un documento può essere contestata solo tramite una querela di falso

Massimiliano Summa
10 Giugno 2022

L'efficacia probatoria del documento legalmente riconosciuto, ove se ne deduca la falsità materiale, può essere disattesa solo per il tramite della proposizione di querela di falso, proponibile in qualunque stato e grado del giudizio, con le modalità e nelle forme di cui all'art. 221, commi 2 e 3, c.p.c.

Fatto. L'ordinanza in commento trae origine dal ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia ha affermato, nonostante la presunzione di autenticità del contenuto di una quietanza di pagamento - avente ad oggetto l'asserito pagamento di canoni di locazione da parte dei conduttori di un immobile ad uso abitativo - con sottoscrizione verificata del locatore, la sua falsità materiale (e non ideologica) per asserita indebita manipolazione del testo della scrittura originaria da parte del conduttore, in difetto di necessaria querela di falso.

La decisione della Corte di Cassazione. Accogliendo il ricorso, la Corte di Cassazione ha preliminarmente evidenziato come la premessa da cui ha preso le mosse la Corte di merito - secondo la quale il riconoscimento tacito di una scrittura privata ai sensi dell'art. 215 c.p.c. e la verificazione della stessa ex art. 216 c.p.c., come nel caso in esame, attribuiscono alla scrittura il valore di piena prova fino a querela di falso - è di per sé astrattamente corretta, ma non è pertinente ai fini della questione che si trattava di risolvere, che non poneva un problema di “veridicità” intrinseca della dichiarazione già oggetto di positivo giudizio di verificazione quanto piuttosto di “genuinità” estrinseca della sua espressione formale.

Al riguardo, secondo i Giudici di legittimità, occorre tenere ferma sul piano concettuale la distinzione tra autenticità della sottoscrizione, genuinità della dichiarazione cui la sottoscrizione è riferita e veridicità della dichiarazione medesima, in quanto i primi due concetti attengono alla verità del documento, mentre la veridicità è riferibile al contenuto intrinseco del documento.

E per restare sul piano delle puntualizzazioni lessicali occorre precisare che il concetto di falsità del documento può investire tanto il documento nella sua materialità estrinseca quanto il contenuto intrinseco del documento.

In tale contesto, deve escludersi l'ammissibilità della querela di falso per contestare la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti ovvero un mero errore materiale che non incide sul contenuto sostanziale del documento, fatti tutti suscettibili di essere accertati con gli ordinari mezzi di prova.

Nel caso in esame, il documento oggetto di valutazione era una quietanza di pagamento la cui “autenticità” è stata accertata all'esito di un giudizio di verificazione incidentale, ma le contestazioni sollevate si muovevano su un piano diverso: quello logicamente anteposto della verità materiale del documento, suscettibile solo per il tramite della querela di falso.

In tale contesto, la Corte ha definitivamente statuito che l'efficacia probatoria del documento legalmente riconosciuto, ove se ne deduca la falsità materiale, può essere disattesa solo per il tramite della proposizione di querela di falso, proponibile in qualunque stato e grado del giudizio, con le modalità e nelle forme di cui all'art. 221, commi 2 e 3, c.p.c.

Invero, in tali ipotesi, l'esperimento della querela di falso resta indispensabile per escludere la genuinità della dichiarazione e per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazioni e sottoscrizione.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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