Allegato illeggibile: la notifica telematica può essere nulla o inesistente?

Luca Sileni
13 Giugno 2022

Ho ricevuto la notificazione telematica di una sentenza al fine del decorso del termine breve per l'impugnazione ma uno degli allegati risulta illeggibile. Posso ritenere la notificazione nulla/inesistente e fruire del termine lungo per l'impugnazione?

Ho ricevuto la notificazione telematica di una sentenza al fine del decorso del termine breve per l'impugnazione, ma uno degli allegati risulta illeggibile. Posso ritenere la notificazione nulla e/o inesistente e fruire del termine lungo per l'impugnazione?

La soluzione al quesito non appare pacifica.

Occorre infatti considerare che la Corte di Cassazione afferma che la PEC è un sistema che consente di inviare e-mail con valore legale ed è equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno proprio perché in grado di fornire la certezza dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle e-mail al destinatario.

Secondo la Suprema Corte tale sistema è stato creato per garantire, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio; proprio a tal fine i gestori certificano quindi con le proprie “ricevute”che il messaggio stesso:

a) è stato spedito;

b) è stato consegnato;

c) non è stato alterato.

A supporto di tale funzionalità vi è anche il fatto che ad ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte.

In conseguenza di ciò, afferma la Corte di Cassazione, la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di PEC contenente l'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica.

Da tali premesse discendono due affermazioni piuttosto nette:

1) l'eventuale mancata lettura dello stesso da parte del difensore per eventuale malfunzionamento del proprio computer va imputato a mancanza di diligenza del difensore che nell'adempimento del proprio

mandato è tenuto a dotarsi dei necessari strumenti informatici e a controllarne l'efficienza;

2) nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.

Alla luce di tali considerazioni la Corte di Cassazione è giunta a ritenere che spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico.

L'orientamento non è in realtà particolarmente condivisibile, anche perché introduce un elemento di valutazione (l'incolpevolezza del notificante) che non può essere effettuato dal destinatario della notificazione ma è di competenza del Giudice.

Visto però l'autorevole precedente è bene però non fermarsi alla presunta illeggibilità del documento e avvisare la controparte affinché possa provvedere a reiterare la notificazione oppure considerare comunque valida quella notificazione (naturalmente, ove sia possibile ricostruire il contenuto dell'atto e difendere il cliente nel merito) e redigere le proprie difese.

art. 3-bis l. n. 53/1994

Cass. sez. lav., 21 agosto 2019, n. 21560

(Fonte: N. Gargano, L. Sileni, G. Vitrani, 100 e più casi pratici di procedure telematiche, 2021, Giuffrè Francis Lefebvre)

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