Costruzione di un muro di confine e distanze legali

Redazione scientifica
13 Giugno 2022

«Nell'ambito del procedimento cautelare uniforme, (…) il procedimento di nuova opera o di danno temuto introdotto ante causam, al pari d'ogni altro diretto all'emissione di una misura cautelare di carattere anticipatorio, è esclusivamente monofasico e termina con il provvedimento, d'accoglimento o di rigetto, emesso dal giudice monocratico o dal collegio adito in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. […]».

Due condomini di uno stabile romano, proprietari di una porzione immobiliare dell'edificio, agivano in giudizio nei confronti di altri due proprietari, richiedendo la demolizione e la conseguente ricostruzione di un muro di confine.

Secondo gli attori, nel costruire il muro oggetto del contendere, i due condomini avrebbero sconfinato, producendo un pregiudizio estetico e cagionando un serio pericolo di crollo del muro stesso, nonché ridotto la luminosità dei locali seminterrati della loro proprietà.

In via riconvenzionale, inoltre, era stata richiesta la demolizione del muro e il risarcimento del danno per equivalente.

Il Tribunale capitolino aveva accolto la domanda principale e rigettato quella riconvenzionale.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, i due condomini proponevano ricorso per Cassazione affidandolo a due motivi.

Il secondo motivo, ritenuto fondato dal Collegio, specificava che la Corte d'Appello non avesse debitamente considerato che per i convenuti, in quanto attori nel procedimento di nuova opera, non sussistesse alcuna preclusione ai sensi dell'art. 705 c.p.c., dal momento in cui il ricorso era stato da loro proposto in sede possessoria, mentre questa preclusione era operante per i convenuti in pendenza del giudizio possessorio.

Per dirimere la questione la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «nell'ambito del procedimento cautelare uniforme, così come modificato dal d.l. n. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005, il procedimento di nuova opera o di danno temuto introdotto ante causam, al pari d'ogni altro diretto all'emissione di una misura cautelare di carattere anticipatorio, è esclusivamente monofasico e termina con il provvedimento, d'accoglimento o di rigetto, emesso dal giudice monocratico o dal collegio adito in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. Pertanto, il successivo giudizio di merito instaurato dalla parte che, nelle more, sia stata convenuta in un procedimento possessorio avente ad oggetto la medesima situazione giuridica, non differendo in nulla da un comune processo dichiarativo instaurato a prescindere da una pregressa cautela, soggiace all'imponibilità prevista dall'art. 705 c.p.c.». Alla luce di questi motivi, il Collegio impone la cassazione della sentenza impugnata poiché la causa non poteva essere proposta, accogliendo il secondo motivo e respingendo il primo.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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