Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: illegittimo il requisito della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento

La Redazione
15 Giugno 2022

Nelle aziende di grandi dimensioni, il regime sanzionatorio a presidio del licenziamento per motivo oggettivo disciplinato dall'articolo 18, comma 7, legge 300/1970 (nel testo modificato dalla Riforma Fornero) è costituzionalmente illegittimo, laddove richiede che l'accertata «insussistenza» del fatto posto alla base del recesso (non sia di per sé sufficiente ai fini della reintegrazione, ma sia altresì necessario che la medesima insussistenza) sia «manifesta»...

Nelle aziende di grandi dimensioni, il regime sanzionatorio a presidio del licenziamento per motivo oggettivo disciplinato dall'articolo 18, comma 7, legge 300/1970 (nel testo modificato dalla Riforma Fornero) è costituzionalmente illegittimo, laddove richiede che l'accertata «insussistenza» del fatto posto alla base del recesso (non sia di per sé sufficiente ai fini della reintegrazione, ma sia altresì necessario che la medesima insussistenza) sia «manifesta».

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 7, secondo periodo, l. 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), l. 28 giugno 2012, n. 92 limitatamente alla parola "manifesta". Il requisito del carattere "manifesto" dell'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, richiesto per disporre la reintegra, è indeterminato, prestandosi ad incertezze applicative e potendo condurre a soluzioni difformi, con conseguenti ingiustificate disparità di trattamento: di fatto, tale requisito demanda al giudice una valutazione sfornita di ogni criterio direttivo e, per di più, priva di un plausibile fondamento empirico.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.