Fallimento: le spese di natura fiscale sono prededucibili?
16 Giugno 2022
La vicenda da cui origina la questione sottoposta all'esame della Corte riguarda l'impugnazione proposta avverso il decreto del giudice delegato che respingeva il reclamo proposto dal creditore ipotecario contro un piano di riparto parziale che prevedeva la distribuzione del canone di locazione di un compendio immobiliare costituito da due immobili, l'uno gravato da ipoteca fondiaria, l'altro gravato da ipoteca iscritta dal concessionario per la riscossione dei tributi. In particolare, il creditore fondiario reclamante (ovvero la banca) contesta l'accantonamento specifico sulla quota di sua spettanza, costituita delle rendite dell'immobile ipotecato alle quali si estende il diritto di prelazione, delle somme dovute per il pagamento dell'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento, invocando, a tal fine, l'applicazione dell'art. 111-bis, comma 2, l. fall., che esclude il soddisfacimento dei crediti prededucibili sul ricavato della liquidazione dei beni assoggettati a pegno ed ipoteca destinato ai creditori garantiti.
Il ricorso, tuttavia, è infondato. Secondo i Giudici, infatti, l'art. 111-bis, comma 2, l. fall., che prevede il soddisfacimento dei crediti prededucibili con il ricavato della liquidazione fallimentare, tenuto conto delle cause di prelazione e con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e di ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, va letto in rapporto all'art. 111-ter, comma 2, l. fall.,che prescrive al curatore di tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico.
Quest'ultima previsione non pone una regola di carattere meramente contabile, ma detta un criterio di regolamentazione degli eventuali conflitti tra crediti prededucibili e crediti assistiti da cause di prelazione, che va risolto facendo gravare sul ricavato dei beni oggetto di garanzia sia le spese prededucibili specificamente sostenute per la loro conservazione, amministrazione e liquidazione, evidenziate nel conto speciale, sia un'aliquota di spese generali in quanto sostenute nell'interesse dei creditori. Pertanto, tra le «uscite di carattere specifico» contemplate dall'art. 111-ter, comma 3, l.fall. rientrano anche le imposte prededucibili che gravano sul bene oggetto di prelazione, come l'IMU, «costituenti spese vive a carico della procedura discendenti in via esclusiva dall'acquisizione del bene medesimo all'attivo».
Ciò premesso, dunque, la Corte rigetta il ricorso ed enuncia il seguente principio di diritto: «in base alla lettura combinata degli artt. 111, 111-bis e 111-ter l.fall., l'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell'immobile ed integra una “uscita di carattere specifico”, a norma dell'art. 111-ter l.fall., che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione dell'immobile, anche se oggetto di ipoteca».
Fonte: wWw.dirittoegiustizia.it |