Sì all'uso di tabelle diverse da quelle milanesi, ma con dei limiti

Redazione Scientifica
17 Giugno 2022

La Cassazione afferma la possibilità di utilizzare tabelle diverse da quelle milanesi, «purché non si arrivi a risultanze che si pongano in contrasto con quelle che sarebbero derivate in caso di applicazione delle tabelle milanesi».

Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi domanda di risarcimento del danno avanzata dalla vittima di un incidente stradale.

Nello specifico, il ricorrente lamenta che il danno riportato, correlato ad una invalidità permanente del 33%, gli sia stato liquidato in misura troppo esigua e non rispettosa del pregiudizio subito, applicando le tabelle romane anziché quelle milanesi e senza personalizzarlo in maniera adeguata.

Decidendo sulla questione, la Suprema Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha effettivamente indicato come scelta preferibile per la liquidazione equitativa del danno biologico le tabelle adottate dal Tribunale di Milano, per uniformità di adozione su base nazionale, al fine di garantire la parità di trattamento dei danneggiati (Cass. civ., n. 12408/2011).

Tuttavia, la Corte ha anche chiarito che «l'applicazione di una tabella diversa da quella milanese non è sufficiente ex se ad inficiare il corretto utilizzo, da parte del giudice, del criterio di liquidazione equitativa, dovendo la correlata denuncia essere accompagnata dall'esposizione delle ragioni che, in concreto, hanno determinato l'incongruo ricorso al criterio in parola» (Cass. civ., n. 8884/2020).

Pertanto, l'utilizzo di tabelle diverse da quelle milanesi non è in sé precluso, «purché non si arrivi a risultanze che si pongano in contrasto con quelle che sarebbero derivate in caso di applicazione delle tabelle milanesi, ovvero qualora al danneggiato sia riconosciuto senza una idonea giustificazione un importo non compreso nel "range" previsto dalle tabelle milanesi in uso all'epoca della decisione».

(Fonte:

Diritto e Giustizia

)

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