Sopraelevazione con muro in comune: quando è consentita?

Redazione scientifica
15 Giugno 2022

«Il comproprietario ha facoltà di sopraelevare il muro comune ma deve iniziare, in ogni caso, la costruzione dal confine della sua proprietà esclusiva, anche quando non intenda estendere la sopraelevazione a tutto lo spessore del muro giacché, diversamente, egli attrarrebbe nella sfera della sua proprietà esclusiva una porzione della cosa comune».

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza in esame.

La pronuncia in commento trae origine dalla richiesta di abbattimento di un muro da parte di due condomini: nello specifico, tale muro era stato sopraelevato dai vicini sulla proprietà dei ricorrenti, causando dei “fenomeni di umidità” nel loro appartamento.

La necessità del ricorso in Cassazione deriva dal fatto che la Corte d'Appello, ribaltando la decisione di primo grado, aveva riconosciuto che i vicini si fossero avvalsi della facoltà di innalzamento del muro consentita dall'art. 885, comma 1, c.c., in quanto il muro oggetto di contestazione «sorgeva su un muro sottostante comune».

La Suprema Corte accoglie il ricorso, in quanto evidenzia che l'esercizio da parte del comproprietario della facoltà di innalzare il muro comune ai sensi dell'art. 885 c.c. non richiede che la sopraelevazione sia estesa a tutto lo spessore del muro, potendo essere contenuta nei limiti della linea mediana, sempre che le modalità della costruzione consentano al vicino di fare analogo uso del muro stesso e in particolare non gli sottraggano il diritto di chiedere in futuro la comunione della parte sopraelevata per l'intera estensione (Cass. civ., n. 3330/1987).

Nel caso di specie, il Collegio osserva che il giudice di secondo grado «pur trattando delle facoltà di cui all'art. 885, comma 1, c.c., non ha però verificato se la sopraelevazione realizzata […] ricomprenda l'intero spessore del muro sul quale è costruita o solo una porzione di esso, come sostengono i ricorrenti»: ciò costituisce un «fatto decisivo», in quanto «il condomino che sopraeleva per primo il muro comune può non estendere la nuova costruzione all'intero spessore, purché esegua la stessa verso l'area di sua esclusiva proprietà e senza invadere il muro sottostante oltre la linea mediana» (Cass. civ., n. 1201/1974).

Dunque, chi sopraeleva deve iniziare la costruzione dal confine della sua proprietà esclusiva, in quanto, diversamente, «attrarrebbe nella sfera della sua proprietà esclusiva una porzione della cosa comune».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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