Poteri del C.T.U. e nullità della perizia

Redazione scientifica
20 Giugno 2022

La Corte di cassazione, con l'ordinanza in esame, è tornata ad occuparsi dei poteri del C.T.U. e della nullità che può colpire l'elaborato peritale, ribadendo i principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3086/2022.

La Corte di cassazione, con l'ordinanza in esame, è tornata ad occuparsi dei poteri del CTU e della nullità che può colpire l'elaborato peritale, ribadendo i principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3086/2022.

In particolare, secondo i giudici di legittimità il consulente d'ufficio, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio.

L'accertamento, ad opera del consulente, di fatti principali dei quali le parti soltanto sono onerate della relativa allegazione è sanzionato dalla nullità assoluta, rilevabile d'ufficio o, in difetto, da farsi valere come motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, primo comma, c.p.c.

Il consulente, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.

L'acquisizione, ad opera del consulente, di documenti diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti soltanto provare è sanzionato da nullità relativa ex art. 157 c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso.

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