Va verificata la condominialità del locale prima di aprire un varco tra cantina e cortile comune

Redazione scientifica
20 Giugno 2022

Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata su una vicenda riguardante l'apertura di un varco di collegamento tra una cantina e un cortile comune.

Un condomino, proprietario di un'unità immobiliare composta anche da una cantina confinante con un cortile comune, conveniva in giudizio il Condominio affinché fosse annullata la delibera con la quale gli era stato negato il diritto di aprire un varco di collegamento tra la cantina e il suddetto cortile. Il Condominio, al contrario, riteneva che l'attore si fosse appropriato di un vano condominiale adiacente alla cantina, trasformandolo in autorimessa, attraverso cui voleva creare il varco. Arrivata la vicenda in Cassazione, la Suprema Corte cassava la sentenza di appello che aveva dato ragione all'attore e rinviava il giudizio.

La Corte d'Appello, in qualità di giudice del rinvio, dava però nuovamente ragione al condomino, affermando che il collegamento tra il vano cantina e il cortile comune non arrecasse nessun danno agli altri condomini.

Il Condominio ricorre in Cassazione e afferma che la Corte territoriale abbia omesso di verificare se il vano trasformato in autorimessa, un sottoportico, fosse di esclusiva proprietà del condomino.

La doglianza è fondata.

In base alla precedente sentenza di legittimità, infatti, la Corte d'Appello avrebbe dovuto verificare, in primo luogo, la natura condominiale e l'appartenenza del vano adiacente alla cantina in base ai principi fissati dall'art. 1117 c.c. e, in secondo, la legittimità dell'apertura del collegamento verso l'esterno del locale.

Infatti, il Giudice di legittimità aveva affermato che per accertare la proprietà del vano doveva farsi riferimento alla presunzione sancita dal suddetto articolo, secondo cui è comune, salvo che risulti diversamente da un titolo, il suolo su cui sorge l'edificio. La Suprema Corte, inoltre, aveva specificato che per edificio dovesse intendersi «non l'insieme delle sole sue parti comuni, ma il tutto, cioè un'unità fisico-economica complessa e compiuta che racchiude ogni porzione, di proprietà comune o individuale, del fabbricato».

Pertanto, l'accertamento della condominialità del suddetto locale rivestiva un «indubbio carattere preliminare, posto che, qualora fosse stata accertata l'appropriazione di un bene comune da parte del resistente, anche la trasformazione in autorimessa e il collegamento verso l'esterno tramite il varco di accesso sarebbero risultate illegittimi ai sensi dell'art. 1102 c.c.».

Siccome la Corte d'Appello ha disatteso la precedente pronuncia di legittimità, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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