Nessuno scontro tra i veicoli: non opera la presunzione di pari responsabilità
20 Giugno 2022
«La presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, c. 2, c.c., è applicabile, di regola, solo quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche in assenza di collisione è consentito applicare estensivamente la suddetta norma, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro (Cass. 12 febbraio 2021, n. 3764)».
«In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (Cass., 5 giugno 2018, n. 14358)». |