Una questione di legittimità costituzionale: efficacia erga omnes della contrattazione collettiva di prossimità
17 Giugno 2022
Massima
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 per violazione degli artt. 2 e 39, commi 1 e 4, Cost., nella parte in cui estende l'efficacia erga omnes dei contratti aziendali o di prossimità a tutti i lavoratori anche se non aderenti o se appartenenti a un Sindacato non firmatario. Il caso
Un gruppo di lavoratori ha appellato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la richiesta di pagamento di differenze retributive per scatti di anzianità, ferie e altri istituti, sul presupposto, contestato, fosse loro opponibile un accordo di prossimità stilato da un sindacato maggiormente rappresentativo (Cisal), contenente una modifica in peius delle condizioni economiche.
Tale accordo, con efficacia erga omnes nei confronti di tutti i dipendenti per il triennio 2016-2019, era stato poi disdettato sia dagli appellanti (aderenti a un Sindacato non firmatario) sia dalla stessa Cisal.
Tuttavia, nel 2020, Cisal aveva stipulato un nuovo accordo di prossimità avente il medesimo contenuto di quello disdettato, compresa la disciplina peggiorativa, all'insaputa dei lavoratori.
A parere del Tribunale, tale secondo accordo di prossimità doveva estendersi anche agli appellanti, seppur non firmatari e nonostante avessero disdettato il primo contratto della medesima natura e contenuto.
La questione
Può l'efficacia erga omnes del contratto di prossimità di cui all'art. 8 D.L. 138/2011, che comporti peggioramento delle condizioni economiche dei lavoratori derogando alle leggi e al contratto collettivo nazionale, essere estesa anche a lavoratori non firmatari o non aderenti al Sindacato firmatario, senza che la libertà di organizzazione sindacale garantita dagli artt. 2 e 39 Cost. venga violata? Le soluzioni giuridiche
L'art. 8 D.L. 138/2011 come noto prevede che gli accordi di prossimità sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero operanti in azienda, abbiano efficacia nei confronti di tutti i lavoratori, se finalizzati alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti, all'emersione del lavoro nero, alla maggior partecipazione dei lavoratori, agli incrementi di competitività e di salario, alle gestione della crisi aziendale e occupazionale, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.
Tali intese, quando riguardano la regolazione dell'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento alle materie indicate dall'art. 8, comma 2, D.L. 138/2011, possono derogare anche in peius le norme di legge e la contrattazione collettiva nazionale, fermi i vincoli costituiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione Europea e dal diritto internazionale.
Secondo la Corte d'Appello di Napoli, esaminato ed interpretato l'art. 8 D.L. 138/2011, la libertà di organizzazione sindacale è, nel caso concreto, compromessa sia in danno del singolo lavoratore sia dell'organizzazione sindacale non firmataria in violazione, anzitutto, degli artt. 2 e 39, comma 1, Cost.
Al singolo lavoratore, indipendentemente dal proprio consenso, viene infatti esteso un contratto collettivo di prossimità al quale non ha aderito con la conseguenza che la sua libertà di affiliarsi o meno a un sindacato perde ogni rilevanza.
L'attività del sindacato non firmatario, dal canto suo, è compromessa in quanto, paradossalmente, viene applicato agli iscritti un contratto di prossimità sottoscritto da diversa organizzazione sindacale di pari rappresentatività, ma improntato a idee e posizioni contrastanti rispetto a quelle di cui, il sindacato non firmatario, si fa promotore.
La Corte d'Appello partenopea ritiene inoltre violato il comma 4 dell'art. 39 Cost. che subordina l'efficacia erga omnes delle intese collettive alla sottoscrizione da parte di Sindacati registrati e aventi dunque personalità giuridica.
La ratio della previsione costituzionale che si ritiene violata risiede nel tentativo di evitare monopolio sindacale della disciplina contrattuale in assenza di alcun controllo o verifica dei contenuti delle intese e dell'attività sindacale.
Nel caso di specie, Cisal non ha effettuato alcuna procedura di registrazione.
Passati in rassegna vari interventi della Corte Costituzionale, il Collegio napoletano ritiene che, in assenza di attuazione dell'art. 39 Cost., se una legge non presenti, come l'art. 8 de quo, carattere di transitorietà, provvisorietà ed eccezionalità, ma assolva, al contrario, alla funzione di estendere in modo permanente, per l'avvenire, l'efficacia erga omnes di contratti collettivi stipulati in assenza delle condizioni di cui alla richiamata norma costituzionale, si pone un problema di legittimità.
Ciò, benché venga dato atto che la norma costituzionale nella parte specifica che si asserisce violata, non abbia mai avuto concreta attuazione.
Si aggiunga che la Corte d'Appello di Napoli, come sottolineato in motivazione, non condivide la giurisprudenza di merito (ad es. Trib. Civitavecchia, sez. lav., sent. 17 dicembre 2020, n. 716, App. Firenze, sez. lav., sent. 20 novembre 2017) né gli interventi della Corte Costituzionale (Corte Cost., sent. 4 ottobre 2012, n. 221) coi quali è stato esplicitamente riconosciuto il carattere eccezionale dell'art. 8 D.L. 138/2011. Osservazioni
Con la sentenza in commento la Corte d'Appello di Napoli affronta la spinosa questione dell'efficacia soggettiva delle intese di prossimità nei confronti di lavoratori che non aderiscono al sindacato firmatario, richiedendo alla Corte Costituzionale una risoluzione definitiva.
Il Collegio, a parere di chi scrive, mira all'ambizioso riconoscimento a livello legislativo, anche per gli accordi di prossimità, della possibilità per i lavoratori di esprimere dissenso, nonostante la lettera della legge a tali accordi attribuisca chiaramente efficacia verso tutti i lavoratori interessati.
Appare allora utile rammentare che l'orientamento di legittimità ormai consolidato ritiene che, in via generale, il contratto di secondo livello possa derogare il CCNL con efficacia erga omnes, con l'eccezione di quei lavoratori che esplicitino il loro dissenso all'estensione (Cass., sez. lav., 20 novembre 2020, n. 26509; Cass., sez. lav., sent. 15 novembre 2017, n. 27115; Cass., sez. lav., 23 maggio 2013, n. 12722).
A questo proposito giova richiamare Cass., sez. lav., 20 novembre 2020, n. 26509 secondo cui “I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad un'organizzazione sindacale diversa, ne condividano l'esplicito dissenso dall'accordo.
La tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e, talora, la inscindibilità della disciplina che ne risulta, concorrono a giustificare l'efficacia soggettiva erga omnes, cioè nei confronti di tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti dei contratti collettivi aziendali”.
Tale orientamento, si fa notare, pone la questione collaterale delle modalità di esercizio del dissenso.
La giurisprudenza di legittimità lo circoscrive: il lavoratore deve, ad esempio, recedere dal sindacato prima della firma dell'intesa ma non può chiedere la disapplicazione delle sole clausole peggiorative della disciplina collettiva e richiedere, al contempo, l'applicazione della parte migliorativa, in quanto l'accordo collettivo deve essere applicato o disapplicato nel suo complesso (ex multis, Cass., sez. lav., 25 marzo 2002, n. 4218).
Molto particolare la questione che si è posta nel caso in esame alla Corte napoletana: l'affiliazione degli appellanti a organizzazione sindacale dissenziente rispetto alla prima intesa di prossimità, di contenuto identico al secondo accordo – mai esplicitamente rifiutato - sarebbe sufficiente ad escluderne l'estensione erga omnes?
La risposta può essere affermativa ragionando a contrariis, con richiamo a Cass., sez. lav., 18 aprile 2012, n. 6044, che aveva ritenuto applicabile accordo aziendale ad un lavoratore che non risultava affiliato ad alcun sindacato dissenziente e che ne aveva, anzi, invocato la disciplina.
Ben si può affermare, in conclusione, che la Corte d'Appello di Napoli, prendendo atto dell'inattuazione cronica dell'art. 39 Cost., della c.d. Costituzione materiale che su tale inattuazione si è formata nonché, in rapporto ad essa, del contenuto letterale dell'art. 8 D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 e della natura ed efficacia delle intese che ne scaturiscono, tenti di erodere l'impianto legislativo forzando un intervento del legislatore.
La Corte Costituzionale sembra ora investita di una questione che, per sua natura e impatto, può essere a buona ragione equiparata al cd. “Caso Fiat” (Corte Cost., 23 luglio 2013, n. 231). Riferimenti bibliografici e approfondimenti
Daniela Fargnoli, Efficacia generale soggettiva dell'accordo aziendale e inapplicabilità ai lavoratori dissenzienti o aderenti al sindacato non firmatario, nota a Cass., sez. lav., 15 novembre 2017, n. 27155, ilGiuslavorista, 1° marzo 2018.
Fabrizia Santini, L'efficacia erga omnes dei contratti aziendali come regola generale, nota a Cass., sez. lav., 20 novembre 2020, n. 26509, Diritto delle relazioni industriali, fasc. 2, 2021, pag. 530. |