Riforma processo civile: disposizioni in vigore dal 22 giugno 2022

Redazione scientifica
22 Giugno 2022

La l. 206/2021 prevede alcune modifiche normative che non necessitano di attuazione e che si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 22 giugno 2022. 

Da oggi 22 giugno 2022 entrano in vigore alcune delle disposizioni previste dalla legge delega per la riforma del processo civile (l. 206/2021). Quest'ultima prevede infatti alcune modifiche normative che non necessitano di attuazione e che si applicano «ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti. L'art. 1, comma 29, della legge delega prevede una modifica del giudice competente nell'ipotesi di espropriazione forzata di crediti, laddove il debitore sia una P.A. Il giudice competente non sarà più quello del luogo «dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede» bensì quello del luogo «dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede».

Pignoramenti presso terzi. L'art. 1, comma 32, prevede l'aggiunta di due nuovi commiall'art. 543 c.p.c. in materia di forma del pignoramento. La novità è la previsione di un nuovo obbligo posto a carico del creditore procedente (il quale è tenuto, entro la data di udienza indicata nell'atto di pignoramento, ad inviare al debitore esecutato e al terzo pignorato una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura), provvisto stavolta di una significativa sanzione, costituita dalla perdita di efficacia del pignoramento per il caso di mancato adempimento da parte del soggetto onerato.

Art. 403 c.c., intervento della pubblica autorità a favore dei minori. L'art. 1, comma 27, della l. 206/2021 modifica il primo comma dell'art. 403 cit., prevedendo l'intervento della pubblica autorità «quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque esigenza di provvedere». Dopo il primo comma sono aggiunte ulteriori previsioni riguardanti il procedimento.

Modifica del riparto delle competenze tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario. L'art. 1, comma 28, della l. 206/2021 prevede modifiche all'art. 38 disp. att. c.c.

Curatore speciale del minore. L'art. 1,comma 30, della l. 206/2021 prevede l'aggiunta di due nuovi commi all'art.78 c.p.c. che disciplinano le ipotesi in cui il Tribunale deve procedere alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento. L'art. 1, comma 31, l. cit., prevede modifiche che riguardano l'art. 80 c.p.c., con la previsione della possibilità per il giudice di attribuire al curatore speciale del minore specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Si puntualizza inoltre il dovere del curatore di procedere all'ascolto del minore e viene colmata la lacuna normativa relativa all'assenza di un procedimento per la revoca del curatore speciale del minore.

Violazione dei provvedimenti riguardanti i figli. Con una disposizione immediatamente operativa ex art. 1, comma 33, l. 206/2021, è stato novellato n. 3 dell'art. 709-ter c.p.c., con l'attribuzione al giudice del potere di «disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice». Viene inoltre precisato che «il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.».

Negoziazione assistita familiare. L'art. 1, comma 35, della l. 206/2021 estende l'ambito di applicazione dell'istituto che potrà essere impiegato: per la disciplina e le modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio; per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio; per la modifica delle condizioni già determinate ai precedenti punti. Potrà altresì essere utilizzato: per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 c.c.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.