Pubblicato in G.U. il decreto sul funzionamento dell'albo dei gestori della crisi d’impresa

La Redazione
22 Giugno 2022

E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022, il Decreto del ministero della Giustizia 3 marzo 2022, n. 75, recante “Regolamento sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” .

E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022, il Decreto del ministero della Giustizia 3 marzo 2022, n. 75, recante “Regolamento sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” .

Il decreto disciplina delle modalità di tenuta e di iscrizione nell'Albo dei gestori della crisi, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia e articolato in due sezioni: sezione ordinaria e sezione componenti degli OCRI e l'iscrizione nella sezione ordinaria comporta anche l'iscrizione nella sezione componenti dell'OCRI (art. 2).

L'albo è suddiviso in due parti: una parte pubblica ed una riservata, alla quale possono accedere i magistrati, i dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari civili, nonché, limitatamente alla sezione di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), i referenti dell'OCRI.

Nell'albo sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali e di onorabilità di cui all'art. 356, commi 2 e 3, del Codice della crisi e per l'iscrizione è dovuto un contributo pari a centocinquanta euro (art. 8).

Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Per una sola volta, può essere richiesta l'integrazione della domanda o dei suoi allegati e ciò entro 30 giorni dal suo ricevimento (art. 5).

Gli artt. 6 e 7 del decreto disciplinano la sospensione e la cancellazione d'ufficio e su istanza dell'iscritto.

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