Pubblicato in G.U. il decreto sul funzionamento dell'albo dei gestori della crisi d’impresaFonte: DM 3 marzo 2022 n. 75
22 Giugno 2022
E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022, il Decreto del ministero della Giustizia 3 marzo 2022, n. 75, recante “Regolamento sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” . Il decreto disciplina delle modalità di tenuta e di iscrizione nell'Albo dei gestori della crisi, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia e articolato in due sezioni: sezione ordinaria e sezione componenti degli OCRI e l'iscrizione nella sezione ordinaria comporta anche l'iscrizione nella sezione componenti dell'OCRI (art. 2). L'albo è suddiviso in due parti: una parte pubblica ed una riservata, alla quale possono accedere i magistrati, i dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari civili, nonché, limitatamente alla sezione di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), i referenti dell'OCRI. Nell'albo sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali e di onorabilità di cui all'art. 356, commi 2 e 3, del Codice della crisi e per l'iscrizione è dovuto un contributo pari a centocinquanta euro (art. 8). Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Per una sola volta, può essere richiesta l'integrazione della domanda o dei suoi allegati e ciò entro 30 giorni dal suo ricevimento (art. 5). Gli artt. 6 e 7 del decreto disciplinano la sospensione e la cancellazione d'ufficio e su istanza dell'iscritto. |