Assegno di traenza pagato dalla banca negoziatrice a persona diversa dal prenditore: come si prova il danno?

Redazione Scientifica
23 Giugno 2022

Nel caso dell'assegno di traenza pagato dalla banca negoziatrice a persona diversa dal prenditore, per provare il danno è sufficiente che risulti dimostrato l'addebito dell'importo dell'assegno pagato dalla banca negoziatrice in favore di un soggetto che non era legittimato.

La Corte di Cassazione si è pronunciata su una controversia riguardante la richiesta, da parte di una società di assicurazioni, del risarcimento del danno patito per aver dovuto pagare due volte l'importo del medesimo assegno, in un primo tempo a seguito del fraudolento incasso del titolo ad opera di un soggetto terzo rimasto ignoto, in seguito in favore del reale beneficiario.

Il Collegio ha ricordato a riguardo che «l'accoglimento della domanda di rimborso proposta dal traente o dal richiedente nei confronti della banca trattaria o negoziatrice, di natura risarcitoria» (Cass. n. 14712/2007) «presuppone la prova del danno, che tuttavia, nel caso di assegno di traenza emesso dalla banca trattaria a fronte della costituzione della relativa provvista da parte del richiedente, non postula la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di un nuovo pagamento in favore del prenditore, potendo essere ravvisato nella mera perdita dell'importo versato o addebitato, a causa dell'indebito pagamento del titolo; l'emissione e la spedizione di quest'ultimo non comportano, infatti, il trasferimento della titolarità del predetto importo in favore del beneficiario, il quale ne acquista la disponibilità giuridica soltanto a seguito del pagamento o dell'accreditamento effettuato dalla banca» (Cass. n. 9769/2020, n. 20911/2018).

Ne consegue che «nel caso dell'assegno di traenza pagato dalla banca negoziatrice a persona diversa dal prenditore il danno consegue alla perdita delle risorse che erano state rese disponibili per costituire la necessaria provvista presso l'istituto di credito che aveva autorizzato il beneficiario a sottoscrivere il titolo».

Al fine di individuare la responsabilità di cui all'art. 43, comma 2, l.a. «non occorre, quindi, la prova del rinnovo del pagamento da parte dell'emittente o di chi aveva costituito la provvista, essendo invece sufficiente che risulti dimostrato l'addebito a questi ultimi dell'importo dell'assegno pagato dalla banca negoziatrice in favore di un soggetto che non era legittimato, senza alcuna correlata estinzione del debito verso il reale beneficiario, nei confronti del quale la banca emittente o il terzo che abbia costituito la provvista rimangono ancora obbligati».

(Fonte:

Diritto e Giustizia

)

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