Danno da prodotto difettoso: contro chi deve agire il compratore?
24 Giugno 2022
Il compratore può far valere la responsabilità da prodotto difettoso solo ed esclusivamente nei confronti del proprio venditore, e non può agire, a livello contrattuale, nei confronti degli altri anelli della catena di vendita, come il produttore e/o l'importatore.
La responsabilità, è totalmente in capo al venditore finale. A questo però, in caso di responsabilità nei confronti del consumatore per un difetto di conformità del prodotto imputabile al produttore o di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, è attribuito diritto di regresso (ex art. 131 d.lgs. n. 206/2005), nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva (si veda Cass. 5 febbraio 2015, n. 2115).
L'azione di manleva può essere promossa dal venditore anche con chiamata del terzo nel processo intentato contro di lui dal consumatore e anche prima che abbia adempiuto nei confronti di quest'ultimo. Inoltre, il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo ai sensi dell'art. 106 c.p.c. e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata compare e non contesta l'indicazione. |