Sisma bonus: le detrazioni per gli interventi antisismici

Paolo Maria Pertici
Maurizio Tarantino
22 Giugno 2022

Nell'ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per realizzare interventi antisismici, con particolare riguardo all'esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici: queste detrazioni prendono il nome di SISMA BONUS. A seconda del risultato ottenuto con l'esecuzione dei lavori, della zona sismica in cui si trova l'immobile e della tipologia di edificio, sono concesse detrazioni differenti. Per le spese sostenute tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2024, la percentuale di detrazione può arrivare fino all'85% e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Inoltre, per gli interventi condominiali è possibile cedere il corrispondente credito, in alternativa alla fruizione della detrazione.
Il sisma bonus

*Scheda aggiornata da M. Tarantino

L'agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive.

Con riferimento alla Norma attuale, le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3; alcuni quartieri della città di Roma, ad esempio, sono in zona 2B, altri in zona 3, dunque assoggettabili all'agevolazione fiscale in esame.

Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili, le spese professionali cioè necessarie a dimostrare il miglioramento strutturale, per il quale si chiede l'agevolazione fiscale.

Per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali, quindi anche negozi, studi professionali, ecc.

Misura e ripartizione della detrazione

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%.

La detrazione del 50%, pertanto, si può sfruttare quando, pur avendo effettuato lavorazioni di protezione strutturale dell'immobile, non si sia raggiunta la riduzione del rischio sismico del fabbricato … come meglio si vedrà fra poco …

La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell'anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.

Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l'unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.

Se l'appartamento cioè è dotato di giardino e quest'ultimo è accatastato separatamente, non è possibile considerare il limite di spesa moltiplicato per due ma solo una volta; diversamente è se si possiede una cantina, all'interno dello stesso stabile dell'appartamento, che raddoppia il limite di spesa detraibile.

Sisma bonus: le detrazioni per gli interventi antisismici - febbraio 2019

Se sullo stesso edificio vengono effettuati interventi di natura diversa, per esempio, interventi antisismici e lavori di manutenzione straordinaria, il limite di spesa agevolabile è unico (96.000 euro annuali) in quanto riferito all'immobile (Ag. Entrate, risoluzione 29 novembre 2017, n. 147/E).

Anche per i lavori antisismici, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vale il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati (Ag. Entrate, risoluzione 29 novembre 2017, n. 147/E).

La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, per esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, ecc.) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera.

Sisma bonus 2022

Anche il sisma bonus si unisce alle agevolazioni che sono state riconfermate dalla Legge di Bilancio 2022. L'incentivo è volto a ridurre il rischio sismico degli edifici nelle zone predisposte. La scadenza del sisma bonus è stata spostata al 31 dicembre 2024 e possono fare richiesta sia i contribuenti soggetti all'Irpef (persone fisiche) che i contribuenti soggetti all'Ires (società). Si può fruire dell'agevolazione qualora i lavori vengano eseguiti su immobili ad uso abitativo (non solo adibiti ad abitazione principale) o a uso produttivo. In via transitoria, e più precisamente per le spese documentate, sostenute fino al 31 dicembre 2024, la detrazione spetta nella maggior misura del 50% delle spese sostenute. Confermato l'importo massimo di spesa ammesso sul quale calcolare la detrazione: € 96 mila euro. (Salvo nuovi interventi normativi, dal 1° gennaio 2025 si torna alla misura del 36% su un importo massimo di € 48.000,00 con ripartizione in dieci rate annuali di pari importo, tornando a trovare applicazione la disciplina a regime dettata dal TUIR). Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l'unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.

La detrazione del Sisma Bonus riguarda le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024 per gli interventi di adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, per i quali si verifichino, peraltro, le seguenti condizioni:

a) si tratti di interventi attivati dopo il 1° gennaio 2017 ossia interventi le cui relative procedure autorizzatorie sono iniziate ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio dopo il 1° gennaio 2017. Il riferimento al “titolo edilizio rilasciato dopo il 1° gennaio 2017” è stato aggiunto dalla legge 30/12/2020 n 178: si è precisato al riguardo che con tale integrazione il legislatore ha inteso consentire l'accesso anche con riferimento agli interventi per i quali a partire dal 1° gennaio 2017 sia stato rilasciato il titolo edilizio, indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria, ipotesi esclusa prima delle modifiche apportate dalla citata legge 178/2020; peraltro essendo tali modifiche entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2021 la nuova disposizione si applica alle spese sostenute a partire da tale data (Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 749 del 27 ottobre 2021);

b) si tratti di interventi riferiti a costruzioni adibite a abitazione ed a attività produttive su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 e 3) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.3.2003. Si rammenta che con riguardo ai benefici previsti per gli acquisti di edifici antisismici (“Bonus Acquisti”) inizialmente le agevolazioni in discorso erano limitate ai soli interventi realizzati in comuni ricadenti in zona sismica 1, mentre l'estensione delle agevolazioni in discorso anche agli interventi realizzati in comuni ricadenti in zone sismiche 2 e 3, è stata disposta solo a partire dal 1° maggio 2019. Sono, inoltre, ricomprese, nell'agevolazione: le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione; le spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Diverse sono le modalità di applicazione delle agevolazioni temporanee rafforzate:

a) per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024, relative ad interventi su edifici ubicati in zona sismica 1-2-3 attivati dopo il 1° gennaio 2017 la detrazione si applica nella misura del 50%, fino ad un ammontare massimo di € 96.000,00 per unità immobiliare. La detrazione va ripartita in 5 quote annuali di pari importo;

b) per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024, relative ad interventi su edifici ubicati in zona sismica 1-2-3 attivati dopo il 1° gennaio 2017, qualora dall'intervento eseguito deriva una riduzione del rischio tale da determinare il passaggio:

  • ad una classe di rischio inferiore, la detrazione si applica nella misura del 70% della spesa sostenuta;
  • in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori la detrazione si applica nella misura dell'80%.

Le predette detrazioni si applicano su un ammontare massimo di spesa di € 96.000,00 per unità immobiliare per ciascun anno e vanno ripartite in 5 quote annuali di pari importo;

c) per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024, relative ad interventi su edifici ubicati in zona sismica 1-2-3 attivati dopo il 1° gennaio 2017, qualora gli interventi comportanti riduzione del rischio sismico, siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, la detrazione, si applica nella misura del 75% (in caso passaggio ad una classe di rischio inferiore) ovvero nella misura dell'85% (in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori). Le predette detrazioni si applicano su un ammontare di spesa non superiore a € 96.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e vanno ripartite in 5 quote annuali di pari importo;

d) per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024 per interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1-2-3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione pari all'80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore ovvero pari all'85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio sismico inferiore. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare di spesa non superiore a € 136.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e vanno ripartite in 10 quote annuali di pari importo. Queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici sulle parti condominiali precedentemente indicate e a quelle già previste per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali.

Super Sisma bonus 110%

Con il d.l. n. 34/2020, per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati entro il 2021, termini prorogati dalla Legge di Bilancio 2022 per i condomini e gli IACP al 31.12.2023, limitatamente ai condomini ed agli soggetti indicati al comma 9 dell'art 119 d.l. n.34/2020, la detrazione di imposta viene elevata al 110% indipendentemente dal miglioramento della classe di rischio. Per il 2024 ed il 2025 il superbonus vedrà una riduzione rispettivamente del 70% e del 65%.

Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza il superbonus 110% rimarrà in vigore fino al 2025.

Dunque, con l'avvento del Sismabonus 110% (anche detto super sisma bonus) di cui all'art. 119, comma 4 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato previsto che per gli interventi di riduzione del rischio sismico, l'efficacia degli stessi è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico. Una novità riguarda anche il fatto che i professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Premesso ciò, gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sono interventi sempre “trainanti” che possono pertanto fruire del Super-Bonus (cd. Super-SismaBonus) senza dover essere abbinati ad altri interventi. Il Super-SismaBonus è riconosciuto anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di

riduzione del rischio sismico nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi

interventi. A seguito della modifica introdotta dal d.l. 77/2021 (cd. “Decreto Semplificazioni 2021), la detrazione Super-Sisma- Bonus è stata pure riconosciuta agli interventi finalizzati all'elimina zione delle barriere architettoniche anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di riduzione del rischio sismico ammessi al Super-Sisma-Bonus. Possono fruire del Super-SismaBonus per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico solo i soggetti espressamente indicati nell'art. 119, comma 9, del d.l. 34/2020 (per approfondimenti sul Superbonus, si inviti la lettura della bussola del “Recupero edilizio”).

Sisma Bonus e Super Sisma Bonus: l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito

Secondo quanto riportato nell'ultima Guida del Notariato (giugno 2022) i soggetti che sostengono spese per i seguenti interventi ammessi al:

- Sisma-Bonus: gli interventi di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, d.l. 63/2013;

- Super Sisma-Bonus: gli interventi di cui all'art. 119, comma 4, d.l.. 34/2020,

possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione:

a) o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/1993), di società appartenenti ad un gruppo bancario ovvero di imprese di assicurazione;

ovvero per la cessione di un credito d'imposta, di pari ammontare ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti

a) all'albo di cui all'art. 106 Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/1993), di società appartenenti ad un gruppo bancario ovvero di imprese di assicurazione.

Sia nel caso di cui sub a) che nel caso di cui sub b) alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati (come individuati con regolamento Consob ex art. 6, comma 2-quinquies, d.lgs 58/1998) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Il tutto in conformità a quanto prescritto dall'art. 121 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77 (nel testo da ultimo modificato dall'art. 14, d.l. 17 maggio 2022 n. 50). Si precisa che la possibilità dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito è prevista dall'art. 1, comma 29, lett. a) della legge 30 dicembre 2021 n. 234, per le spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, nonché, limitatamente ai soli interventi ammessi al Super-Bonus, anche per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2025.

I maggiori benefici quando si riduce il rischio sismico

Si può usufruire di una maggiore detrazione nei seguenti casi:

1) quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% delle spese sostenute

2) se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80% delle spese sostenute.

Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017 ha stabilito le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

In particolare, il progettista dell'intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell'allegato B del decreto) la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato.

Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, se nominato per legge, dopo l'ultimazione dei lavori e del collaudo, devono attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.

Questo evidenzia il ruolo chiave dei tecnici incaricati dell'intervento: in fase di progetto, per individuare le misure migliorative che portino alla maggiore riduzione del rischio sismico e, in fase d'esecuzione dei lavori, per verificare che l'esecuzione delle lavorazioni corrisponda a quanto indicato nel progetto è l'asseverazione sia efficace.

Anche quando si usufruisce delle detrazioni maggiorate del 70 e dell'80% è obbligatorio ripartire la detrazione in 5 rate annuali di pari importo. La norma, infatti, non prevede la possibilità di scegliere il numero di rate in cui ripartire il beneficio.

A chi spetta

La detrazione può essere usufruita sia dai soggetti passivi Irpef sia dai soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a condizione che possiedano o detengano l'immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico.

I contribuenti IRPEF

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

a) proprietari o nudi proprietari

b) titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)

c) locatari o comodatari

d) soci di cooperative divise e indivise

e) imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o i beni merce

f) soggetti indicati nell'art. 5 Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

1) il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)

2) il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge

3) il componente dell'unione civile (l. n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili)

4) il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1°gennaio 2016.

In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell'immobile.

Altri contribuenti

La detrazione delle spese sostenute per gli interventi di adozione di misure antisismiche spetta anche ai soggetti passivi IRES – cioè le società, ad esempio.

Dal 2018, inoltre, le detrazioni possono essere usufruite anche:

5) dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati

dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti; questi enti devono essere stati costituiti ed essere già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Le detrazioni spettano per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

1) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

I sisma bonus si applica anche per gli interventi antisismici eseguiti su immobili residenziali e a destinazione produttiva posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione (Ag. Entrate, risoluzione 12 marzo 2018, n. 22/E).

Altre regole per avere l'agevolazione

L'agevolazione per i lavori antisismici può essere richiesta per le spese sostenute nell'anno e va suddivisa fra tutti i soggetti che ne hanno diritto.

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, il beneficio compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico da parte dell'amministrazione del condominio.

In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l'imposta.

Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell'agevolazione in uno o più anni (per esempio, per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi), nei successivi periodi d'imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.

Come si richiede

Per richiedere il sisma bonus occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (per esempio, contratto di locazione) e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a precedenti periodi d'imposta.

Per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, è sufficiente per i singoli condòmini indicare il codice fiscale del condominio. I dati catastali dell'immobile, infatti, sono riportati dall'amministratore di condominio nella sua dichiarazione dei redditi.

Come pagare le spese

Per fruire delle detrazioni è necessario che i pagamenti siano effettuati con l'apposito bonifico “dedicato”, bancario o postale (anche “on line”), dal quale risulti:

a) la causale del versamento

b) il codice fiscale del beneficiario della detrazione

c) il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Il quadro riassuntivo dei benefici fiscali

Le detrazioni IRPEF e IRES per gli interventi antisismici (spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024)

PERCENTUALI di detrazione

  • 50%
  • 70%, per le singole unità immobiliari, se si passa a una classe di rischio inferiore
  • 80%, per le singole unità immobiliari, se si passa a due classi di rischio inferiore
  • 75%, per gli edifici condominiali, se si passa a una classe di rischio inferiore
  • 85%, per gli edifici condominiali, se si passa a due classi di rischio inferiori

IMPORTO MASSIMO delle spese

  • 96.000 euro per unità immobiliare
  • 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali

RIPARTIZIONE della detrazione

5 quote annuali

IMMOBILI INTERESSATI

- qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo l'abitazione principale) e immobili adibiti ad attività produttive;

- l'immobile deve trovarsi in una delle zone sismiche 1, 2 e 3.

EDIFICI CONDOMINIALI: LA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI COMBINATI ANTISISMICI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

PERCENTUALI di detrazione

  • 80% se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
  • 85% se a seguito degli interventi effettuati si passa a due classi di rischio inferiori

IMPORTO MASSIMO su cui calcolare la detrazione

  • 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell'edificio

RIPARTIZIONE della detrazione

  • 10 quote annuali

LE CONDIZIONI

- gli interventi devono essere effettuati su edifici condominiali che si trovano nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3

- i lavori devono essere finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica

Queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici e per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali.

Normativa

Art. 16-bis, d.P.R. n. 917/1986 - Testo unico delle imposte sui redditi (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

Art. 1, l. n. 449/1997 (legge istitutiva della detrazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio)

d.m. n. 41/1998 (regolamento per l'attuazione delle disposizioni sulle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia)

Art. 16, d.l. n. 63/2013 (proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili)

Art. 1, comma 2,l. n. 232/2016 (proroga delle maggiori detrazioni e introduzione di nuove disposizioni per gli interventi antisismici)

d.m. 28 febbraio 2017 e d.m. 7 marzo 2017 (linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni) - decreti pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 giugno 2017 (modalità di cessione del credito relativo alla detrazione per gli interventi di adozione di misure antisismiche realizzate sulle parti comuni degli edifici – spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021)

Art. 1, comma 3, l. n. 205/2017 (proroga maggiori detrazioni e altre disposizioni)

Art. 1, comma 67,l. n. 145/2018 (proroga maggiori detrazioni)

Ag. Entrate, circ. 18 settembre 2013, n. 29/E– punto 2.2 (interventi antisismici in zone ad alta pericolosità)

Ag. Entrate, circ. 4 aprile 2017, n. 7/E (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta)

Ag. Entrate, circ. 27 aprile 2018, n. 7/E (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta)

Ag. Entrate, circ. 18 maggio 2018, n. 11/E (cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di efficienza energetica)

Ag. Entrate, circ. 23 luglio 2018, n. 17/E (cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica nonché per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche)

Ag. Entrate, ris. 29 novembre 2017, n. 147/E (regole sulla detrazione per i lavori antisismici)

Ag. Entrate, ris. 12 marzo 2018, n. 22/E (detrazione per lavori antisismici eseguiti su immobili destinati alla locazione)

Ag. Entrate, ris. 27 aprile 2018, n. 34/E (interventi di demolizione e ricostruzione)

Ag. Entrate, ris. 25 luglio 2018, n. 58/E (istituzione codice tributo per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (Sisma Bonus), effettuati sulle parti comuni degli edifici)

Ag. Entrate, circ. 8 agosto 2020, n. 24/E (detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti)

Ag. Entrate, circ. 22 dicembre 2020, n. 30/E (detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici prevista dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Risposte a quesiti)

Ag. Entrate, circ. 27 maggio 2022, n. 19/E (modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure anti-frode - Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

Criticità nell'applicazione dell'incentivo

Per accedere all'incentivo il tecnico incaricato deve asseverare l'avvenuto recupero di una o più classi di vulnerabilità sismica.

Perché gli sia consentita questa dichiarazione, egli deve poter redigere una modellazione strutturale dell'edificio, basata su rilievo geometrico, delle carpenterie e dei dettagli costruttivi del fabbricato e, qualora disponibile presso il Genio Civile competente, anche studiare il progetto depositato per la costruzione dell'immobile.

Per poter completare correttamente questa modellazione, il professionista incaricato dovrà avvalersi anche di dati riguardanti i materiali costituenti il manufatto edilizio in esame, nonché poter esaminare, dal vivo, i suoi particolari costruttivi: questo è possibile attraverso saggi con prelievo di materiale, carotaggi, esami di laboratorio e successivi ripristini eseguiti da ditta edile appositamente ingaggiata.

Sulla base dei risultati così ottenuti. il tecnico redige il progetto di consolidamento dell'immobile, trovando le modalità ottimali perché si ottenga un ottimo miglioramento sismico, in osservanza del rapporto costi- benefici.
Le spese di progettazione e verifica sismica iniziali, nonché la diagnostica sui materiali, sui particolari costruttivi e l'assistenza edile per la loro esecuzione rappresentano un costo iniziale che, solo dopo che l'intervento progettato si andasse effettivamente ad eseguire, può essere, completamente, portato in detrazione insieme alle lavorazioni previste: questo è un punto molto importante che va evidenziato, a cura dell'Amministratore, all'Assemblea Condominiale.

Altro aspetto di difficile comprensione risiede nel far comprendere l'importanza della mitigazione della vulnerabilità sismica, soprattutto in quelle zone che, storicamente, sono sempre state considerate “asismiche”, mentre oggi, sulla base degli studi condotti negli ultimi 10 anni, si sono rivelate vulnerabili dal punto di vista sismico.

È quindi fondamentale che l'Amministratore sensibilizzi, con aiuto di un tecnico competente in materia, l'Assemblea condominiale sulla perdita di valore venale certa, in caso d'evento sismico, accompagnata potenzialmente anche dal crollo di parte dell'immobile con rischio per la vita umana, in caso di scosse di consistente magnitudo.

Un'ultima criticità che, nella pratica, si è talora incontrata, risiede nell'invasività degli interventi da eseguire, con necessità, talora, di sgombero temporaneo delle abitazioni e sistemazione delle persone in altro alloggio, insieme agli oneri derivanti dal trasloco del mobilio ivi presente per il periodo d'esecuzione dei lavori.

Su questo punto l'Agenzia delle Entrate è categoricamente avversa al riconoscimento della detraibilità delle spese suddette che, pertanto, restano integralmente in capo al Condominio; quest'ultimo, usualmente, per far fronte a ciò, raggiunge un accordo compensativo con l'Impresa esecutrice dei lavori che si assume l'onere in questione.

Il Sisma Bonus Acquisti

Abbiamo parlato ampiamente del Sismabonus, e quindi della detrazione per chi adotta misure antisismiche su un immobile di proprietà, meno invece del Sismabonus Acquisto (o Sismabonus Acquisti), la detrazione riservata agli acquirenti di nuove unità immobiliari edificate – nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 – al posto di fabbricati demoliti, e quindi ricostruite con lo scopo di ridurne il rischio sismico. L'agevolazione è ammessa solo se l'impresa di costruzione che realizza l'intervento di demolizione e ricostruzione con miglioramento antisismico cede l'immobile entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori. Per quanto riguarda i destinatari di questa particolare agevolazione, si tratta di persone fisiche che acquistano l'immobile in demolizione, e cui lavori antisismici vengono effettuati da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.

Premesso ciò, per quanto riguarda, invece, il sisma bonus acquisti (ai sensi del comma 4 dell'art. 119 del d.l. n. 34/2020), il termine di fruizione dell'agevolazione è fissato al 30 giugno 2022. Invero, la risposta del MEF (Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Federico Freni, in merito ad un'interrogazione proposta in Commissione finanze della n. 5-07813), conferma l'interpretazione restrittiva delle proroghe dell'Agenzia delle Entrate (vedi interpello n. 515/2020 e la circolare 24/2020): dette proroghe sembrano riferirsi solamente alle detrazioni spettanti al soggetto committente gli interventi; nel caso del sismabonus acquisti, il beneficiario della detrazione non è il soggetto che esegue gli interventi edilizi ma l'acquirente finale. Dopo il 30 giugno 2022, sarà comunque possibile fruire del Sismabonus acquisto, sebbene con le aliquote ordinarie del 75% e dell'85% a seconda del miglioramento antisismico ottenuto. Quindi è importantissimo quindi fare attenzione all'impresa costruttrice che propone l'immobile: bisogna tenere conto che deve essere la stessa impresa a demolire, ricostruire e vendere l'edificio, senza l'intervento di imprese terze. L'agevolazione al 75% è destinata a chi svolge lavori di miglioramento di almeno una classe di rischio dell'immobile, mentre l'agevolazione all'85% viene corrisposta nel caso di miglioramento di due classi di rischio.

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