Morte della parte costituita dichiarata mediante note scritte depositate telematicamente

Redazione scientifica
24 Giugno 2022

Da quale momento decorre il termine per la riassunzione del processo nel caso in cui il difensore dichiari la morte del proprio assistito mediante note scritte depositate telematicamente?

La Corte di cassazione, nell'ordinanza in esame, si è pronunciata sulla questione della decorrenza del termine per la prosecuzione o riassunzione del processo a seguito di interruzione per morte della parte costituita.

La questione si poneva nell'ambito di un giudizio giunto in grado di appello in cui veniva disposto lo svolgimento dell'udienza di p.c. mediante deposito telematico di note scritte, in applicazione della normativa per il contrasto all'emergenza da Covid-19.

Nelle note scritte depositate in data 21 settembre 2020, il procuratore dell'appellante dichiarava che era sopravvenuto il decesso del proprio assistito e, all'udienza del 6 ottobre 2020, la Corte d'appello riservava la causa per la decisione.

A seguito dell'istanza con la quale il difensore chiedeva la revoca della precedente ordinanza e la dichiarazione di interruzione del processo, la Corte d'appello in data 13 ottobre 2020 dichiarava interrotto il processo.

In data 13 gennaio 2021 gli eredi dell'appellante riassumevano il giudizio e, all'udienza di prosecuzione la Corte d'appello dichiarava l'estinzione del processo, considerato che la morte della parte era stata dichiarata dal suo difensore con le note scritte depositate il 21 settembre 2020, sicchè la riassunzione risultava tardiva.

Gli eredi ricorrevano in sede in sede di legittimità, denunciando una serie di errores in procedendo in cui era incorsa la Corte d'appello, la quale non avrebbe letto le note scritte depositate il 21 settembre 2020 e all'udienza del 6 ottobre, anziché dichiarare interrotto il processo, aveva trattenuto la causa per la decisione.

Il processo, secondo i ricorrenti, veniva poi effettivamente interrotto solo con provvedimento della Corte il 13 ottobre 2020, da cui necessariamente prendeva corso il termine trimestrale ex art. 305 c.p.c. per riassumere il processo, da cui il ricorso depositato il 13 gennaio 2021.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Secondo orientamento consolidato, infatti, «nell'ipotesi di morte o di perdita della capacità della parte costituita, la dichiarazione dell'evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita da esso al difensore della controparte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 300 c.p.c. (nella specie, mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento di udienza in attuazione delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, decorrendo il termine di tre mesi da tale data, nella quale si realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, e non da quella della successiva formale dichiarazione di interruzione del processo, avente natura meramente ricognitiva, senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti (Cass. civ., sez. un., n. 7443/2008; Cass. civ., n. 21375/2017; Cass. civ., n. 773/2013).

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