Notifica dell'impugnazione effettuata all'indirizzo risultante da INIPEC

Redazione scientifica
27 Giugno 2022

Poiché la notificazione del ricorso per cassazione presso un indirizzo di posta elettronica risultante da INIPEC, diverso da quello inserito nel ReGIndE, non è idonea ad una corretta istaurazione del contraddittorio, ne va dichiarata la nullità e va disposta la rinnovazione della notificazione stessa presso l'indirizzo risultante dal ReGInDE.

La Corte di cassazione, nell'ordinanza interlocutoria in esame, si è pronunciata sulla seguente questione: è valida la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso un indirizzo di posta elettronica risultante da INIPEC, diverso da quello risultante dal ReGInde?

I giudici di legittimità hanno ricordato che «a seguito dell'introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, la notificazione dell'impugnazione va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE; poiché solo quest'ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa, sicchè non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE» (Cass. civ., n. 30139/2017 e n. 13224/2018);

Inoltre, «il domicilio digitale previsto dall'art. 16-sexies, d.l. 179/2012, conv. con modif. in l. 221/2012, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC)» (Cass. civ., n. 3709/2019).

In definitiva, poiché la notificazione del ricorso per cassazione presso un indirizzo di posta elettronica risultante da INIPEC, diverso da quello inserito nel ReGIndE, non è idonea ad una corretta istaurazione del contraddittorio, ne va dichiarata la nullità e va disposta la rinnovazione della notificazione stessa presso l'indirizzo risultante dal ReGInDE.

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.