Limiti quantitativi alla responsabilità dei sindaci: la richiesta del Cndcec

La Redazione
27 Giugno 2022

Revisione oggettiva della responsabilità civile ascrivibile ai componenti degli organi di controllo delle società di capitali, con l'introduzione di un limite quantitativo: è questo il contenuto di un'istanza che il Cndcec ha recapitato al Ministero della Giustizia.

Revisione oggettiva della responsabilità civile ascrivibile ai componenti degli organi di controllo delle società di capitali, con l'introduzione di un limite quantitativo: è questo il contenuto di un'istanza che il Cndcec ha recapitato al Ministero della Giustizia, anche nell'ottica della riforma delle norme penali fallimentari.

L'esigenza è emersa anche in relazione allo schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della direttiva UE 2019/1023 (c.d. Insolvency); secondo la categoria, costituisce una “necessità di sistema che ad una sempre più ampia discrezionalità di giudizio attribuita all'organo di controllo societario finalizzata a favorire la più tempestiva emersione della crisi di una impresa, non debba corrispondere una responsabilità indiscriminatamente ampliata nel giudizio ex post che può esser dato di quell'operato”.

Il presidente del Cndcec, De Nuccio, precisa che non si tratta di una tensione ad evitare responsabilità per il proprio operato, bensì della necessità, per il professionista coinvolto, di poter agire in un perimetro leggibile dei confini in cui la discrezionalità del proprio operato sia ritenuta legittima sul momento e anche successivamente. Allo stato, infatti, i sindaci (così come gli amministratori, i componenti del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione) rispondono del loro operato con una responsabilità sostanzialmente illimitata, e ciò produce effetti deterrenti che non si possono non ritenere dilanianti per i professionisti.

Si chiede, pertanto, una migliore delimitazione della responsabilità degli organi di controllo, anche in ottica della riforma delle norme penali fallimentari, e l'introduzione di una soluzione tecnica per una determinazione quantitativa al danno risarcibile, come già avvenuto nella esperienza di altri Paesi europei, soluzione che può ricondursi alla tecnica dei multipli dei compensi attribuiti.

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