Procedura di sovraidenbitamento: proposta di accordo da parte di un debitore che intende proseguire la propria attività

La Redazione
27 Giugno 2022

Nell'ambito della procedura di composizione della crisi l'accordo con i creditori formulato dal debitore, che intende proseguire la propria attività e da essa trarre le risorse per pagare i propri creditori, deve prevedere i modi, i tempi e le quantità indicate in proposta e non differisce da una proposta di concordato preventivo, se non per il fatto che trattandosi di impresa cd. minore, astrattamente il quadro pratico dovrebbe essere semplificato.

Nell'ambito della procedura di composizione della crisi l'accordo con i creditori (artt. 7 e 8 L. 3/2012) formulato dal debitore che intende proseguire la propria attività e da essa trarre le risorse per pagare i propri creditori deve prevedere i modi, i tempi e le quantità indicate in proposta e non differisce da una proposta di concordato preventivo, se non per il fatto che trattandosi di impresa cd. minore, astrattamente il quadro pratico dovrebbe essere semplificato.

Infatti, la regola prevista dall'art. 7 L. 3/2012 che prevede la possibilità di pagare i creditori privilegiati nei limiti della capienza del bene su cui insiste il privilegio laddove lo stesso Gestore della crisi attesti il verosimile valore di mercato del bene e quindi la misura del possibile soddisfacimento in privilegio del creditore, è la medesima di quella contenuta nell'art. 160, comma 2, l. fall., che trova applicazione nelle procedure concordatarie.

L'accordo dovrà, quindi, dimostrare di potere adottare, nel caso di specie, tutte le misure idonee a consentire la produzione di flussi di cassa che possono essere destinati ai creditori, e, per contro, di potere essere in grado di neutralizzare i costi; il piano dovrà contenere tutti gli elementi informativi idonei a consentire un voto consapevole dei creditori.

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