Il diritto di controllo del socio non sopravvive all’estinzione della s.r.l.

La Redazione
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28 Giugno 2022

Il diritto di controllo ed ispezione del socio, di cui all'art. 2476, comma 2, c.c., quale diritto potestativo, strumentale a qualunque prerogativa del socio stesso e non solo all'esercizio dell'azione di responsabilità, non può sopravvivere all'estinzione dell'ente...

Il diritto di controllo ed ispezione del socio, di cui all'art. 2476, comma 2, c.c., quale diritto potestativo, strumentale a qualunque prerogativa del socio stesso e non solo all'esercizio dell'azione di responsabilità, non può sopravvivere all'estinzione dell'ente, trattandosi di un diritto amministrativo che appartiene al socio e che può esser fatto valere solo nei confronti della società partecipata.

L'estinzione dell'ente e del contratto comportano il venir meno in capo all'ex socio di tale diritto e corrispondentemente del correlativo obbligo in capo ad un ente non più esistente.

Peraltro, l'art. 2496 c.c., proprio a conclusione della fase di liquidazione della società e della correlata estinzione, consente a chiunque, compresi gli ex soci, di esaminare i libri sociali, che devono essere depositati e conservati presso l'ufficio del registro delle imprese per dieci anni.