Il diritto di controllo del socio non sopravvive all’estinzione della s.r.l.

La Redazione
28 Giugno 2022

Il diritto di controllo ed ispezione del socio, di cui all'art. 2476, comma 2, c.c., quale diritto potestativo, strumentale a qualunque prerogativa del socio stesso e non solo all'esercizio dell'azione di responsabilità, non può sopravvivere all'estinzione dell'ente...

Il diritto di controllo ed ispezione del socio, di cui all'art. 2476, comma 2, c.c., quale diritto potestativo, strumentale a qualunque prerogativa del socio stesso e non solo all'esercizio dell'azione di responsabilità, non può sopravvivere all'estinzione dell'ente, trattandosi di un diritto amministrativo che appartiene al socio e che può esser fatto valere solo nei confronti della società partecipata.

L'estinzione dell'ente e del contratto comportano il venir meno in capo all'ex socio di tale diritto e corrispondentemente del correlativo obbligo in capo ad un ente non più esistente.

Peraltro, l'art. 2496 c.c., proprio a conclusione della fase di liquidazione della società e della correlata estinzione, consente a chiunque, compresi gli ex soci, di esaminare i libri sociali, che devono essere depositati e conservati presso l'ufficio del registro delle imprese per dieci anni.

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