Le spese condominiali non autorizzate sono rimborsate quando c'è la massima urgenza

Redazione scientifica
27 Giugno 2022

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un condomino che aveva sostenuto alcune spese urgenti senza prima chiedere il permesso al Condominio.

Un condomino di uno stabile sito in un Comune italiano proponeva ricorso per Cassazione dopo avere sostenuto delle ingenti spese condominiali urgenti effettuate nell'interesse comune del Condominio.

In primo grado al condomino, ora ricorrente, era stato confermato il rimborso, per poi vedere in Corte d'Appello riformata la sentenza.

Con il ricorso per Cassazione, il ricorrente lamentava sei motivi, di seguito analizzati congiuntamente.

Il ricorso è stato accolto.

In prima battuta, il Collegio, nella ricostruzione della vicenda mette in evidenza il fatto che l'onere probatorio del costo dei lavori condominiali grava sul condomino che li ha effettuati in via d'urgenza.

A supporto di questa considerazione la Corte di Cassazione ricorda che «ai fini dell'applicabilità dell'art. 1134 c.c., per il quale il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, non ha diritto di rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente, va considerata “urgente” la spesa la cui erogazione non può essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l'amministratore o l'assemblea dei condomini possano utilmente provvedere. La prova dell'indifferibilità della spesa incombe sul condomino che chiede il rimborso, il quale deve dimostrare, a tal fine, la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini» (Cass. n. 33158/2019).

Erroneamente quindi la Corte d'Appello aveva ritenuto che il ricorrente non avesse debitamente provato i costi sostenuti, avendo al contrario il condomino formulato prova testimoniale per dimostrare la reale urgenza dei lavori e dei costi sostenuti.

La sentenza della Corte d'Appello pertanto viola un consolidato principio secondo il quale «la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo» (Cass. n. 18285/2021, n. 2904/2021, n. 8466/2020, n. 24205/2019 e n. 8357/2005).

Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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