I permessi per allattamento non sono utili ai fini del buono pasto

28 Giugno 2022

Pubblico impiego privatizzato: essendo le ore di permesso per allattamento utili ai fini retributivi, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 151/2001, è fondata la pretesa di percezione dei buoni pasto?

Pubblico impiego privatizzato: essendo le ore di permesso per allattamento utili ai fini retributivi, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 151/2001, è fondata la pretesa di percezione dei buoni pasto?

Così come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il godimento dei permessi a tutela della maternità e della paternità, tenuto conto della loro funzionalizzazione alla soddisfazione dei bisogni fisiologici e relazionali del bambino, non può avere un'incidenza negativa sul trattamento retributivo complessivo degli interessati.

Nonostante l'equiparazione ex lege dei permessi di allattamento alle ore lavorative, deve comunque rammentarsi la natura assistenziale e non retributiva del diritto ai buoni pasto, con conseguente irrilevanza dell'assimilazione delle ore di permesso a quelle di lavoro (art. 39, co. 2, D.lgs. n. 151/2001).

Ai fini del riconoscimento dei buoni pasto, pertanto, le ore godute per il permesso suddetto non consentono l'integrazione del presupposto temporale richiesto(i.e. superamento un certo numero di ore in servizio).

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