Erronea identificazione dell'immobile staggito e invalidità dell'atto di pignoramento

04 Luglio 2022

L'indicazione, nel pignoramento e nella sua nota di trascrizione, di dati catastali non aggiornati al momento del pignoramento stesso non vizia né l'uno né l'altra, ove non vi sia comunque incertezza sulla fisica identificazione dei beni e ove sussista continuità tra i dati catastali precedenti e quelli corretti all'atto dell'imposizione del vincolo.
Massima

Gli errori o le improprietà di identificazione del bene negli atti di provenienza non possono mai essere opponibili, di per sé soli considerati, ai terzi di buona fede che abbiano diligentemente compulsato i registri immobiliari, i quali pignorano in modo corretto ciò che in testa al debitore risulta da questi al momento del pignoramento; d'altra parte, in tale contesto, l'indicazione, nel pignoramento e nella sua nota di trascrizione, di dati catastali non aggiornati al momento del pignoramento stesso non vizia né l'uno né l'altra, ove non vi sia comunque incertezza sulla fisica identificazione dei beni e ove sussista continuità tra i dati catastali precedenti e quelli corretti all'atto dell'imposizione del vincolo, sì che l'erroneità, di per sé considerata, non comporti confusione sui beni o perfino un riferimento a beni ontologicamente differenti.

Il caso

La vicenda giudiziaria sfociata nel provvedimento in commento prende avvio da un atto di citazione mediante il quale l'attore contestava il diritto di parte convenuta di pretendere il rilascio di un immobile che l'attore aveva precedentemente acquistato dal suo dante causa con atto pubblico.

In particolare, l'attore deduceva che l'azione per rilascio condotta dall'ufficiale giudiziario era stata promossa dal convenuto, il quale aveva notificato il precetto al dante causa dell'attore, sulla scorta di titolo esecutivo costituito dal decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Agrigento nella procedura di riscossione coattiva promossa dall'agente della riscossione; l'acquisto del convenuto, infatti, derivava dalla vendita forzata originata dall'atto di pignoramento trascritto su immobili che, in tesi attorea, erano differenti da quelli dell'attore medesimo, essendo stati individuati, nella nota di trascrizione e anche nel successivo decreto di trasferimento, come ubicati presso un differente indirizzo. Concludeva l'attore domandando l'accertamento, in capo a sé, del diritto di proprietà sull'immobile.

Il Tribunale di Agrigento, qualificando la domanda svolta come opposizione di terzo all'esecuzione per rilascio ex art. 619 c.p.c., dichiarava inammissibile l'azione per decadenza dai termini per la sua proposizione.

L'adita Corte d'appello di Palermo, pur riqualificando la domanda come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., rigettava l'impugnazione.

Avverso tale pronuncia, l'attore proponeva ricorso per cassazione, del quale verrà esaminato il primo motivo di ricorso.

Mediante lo stesso si deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 555 c.p.c., 2826 e 2841 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che l'incertezza nell'individuazione del bene non comportasse l'invalidità e l'inefficacia del pignoramento dell'agente della riscossione (e, così, dell'acquisto del convenuto). In particolare, il ricorrente sosteneva che la Corte d'appello, erroneamente interpretando la documentazione prodotta, avresse tratto dalla indimostrata coincidenza tra i dati catastali riportati nell'atto di provenienza in favore del dante causa dell'attore (al quale entrambi i contendenti avevano fatto riferimento) e quelli risultanti dall'atto di pignoramento elementi sufficienti per superare la grave discrasia sulla indicazione del luogo in cui l'immobile era situato; al contrario, la divergenza tra gli identificativi catastali del bene acquisito dall'attore e di quello poi trasferito al convenuto avrebbe dovuto di per sé indurre il giudice a reputare invalida la formalità presa dall'agente della riscossione.

La questione

La questione decisa dal provvedimento in commento riguarda l'identificazione delle conseguenze giuridiche da ricollegare all'errore di identificazione dell'immobile pignorato, contenuto nell'atto di pignoramento: in particolare, se tale tipologia di errore sia o meno idonea a determinare l'invalidità del pignoramento medesimo per l'impossibilità di determinarne l'oggetto, ossia il bene staggito.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte si pronuncia nel senso dell'inammissibilità della censura avanzata, nella parte in cui si denuncia che la Corte d'appello sarebbe incorsa in errore nella lettura delle risultanze dei registri immobiliari, dalle quali, secondo l'attore, non emergeva l'affermata coincidenza tra gli elementi indicati nell'atto di provenienza in favore del suo dante causa e gli estremi della nota di trascrizione del pignoramento contro quest'ultimo.

Si rileva, infatti, come un eventuale errore percettivo nell'esame del materiale probatorio non possa formare oggetto di ricorso per cassazione, ma, casomai, di revocazione ex art. 395 c.p.c.

Conseguentemente, il ricorso per cassazione proposto viene rigettato. In ogni caso, la Cassazione non manca di ricordare alcuni principi in materia di errore nell'identificazione del bene staggito contenuto nell'atto di pignoramento immobiliare, che si procederà subito ad analizzare.

Osservazioni

Sul piano generale, è possibile osservare che, a differenza di quanto previsto per l'atto di precetto, il nostro codice di rito non detta una norma specifica che disciplini l'invalidità del pignoramento: per questo motivo, la dottrina – oltre alla giurisprudenza che verrà richiamata infra – fa consuetamente applicazione dei principi generali in materia di nullità degli atti processuali, nella consapevolezza dell'esistenza di uno specifico strumento di rilievo dei vizi formali degli atti del processo esecutivo, rappresentato dall'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Ciò chiarito, l'elemento essenziale del pignoramento è unanimemente ravvisato nell'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario rivolge al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato i beni che si assoggettano a espropriazione e i frutti di essi, elemento la cui mancanza rende il pignoramento giuridicamente inesistente.

Gli ulteriori elementi prescritti dall'art. 492 c.p.c., viceversa, non sono considerati essenziali per la validità del pignoramento: si tratta di mere irregolarità, per le quali non è prevista la nullità dell'atto, dovendosi unicamente fare riferimento allo scopo per il quale tali elementi sono stati dettati.

Disposizioni specifiche, come noto, sono poi dettate con riguardo all'atto di pignoramento immobiliare, in relazione al quale l'art. 555 c.p.c. sancisce che lo stesso si effettui «mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione». Anche in relazione a tale fattispecie, peraltro, si ritiene che operi il principio di raggiungimento dello scopo dell'atto, idoneo a fungere da guida per l'identificazione delle conseguenze giuridiche discendenti dai vizi che affliggono l'atto di pignoramento immobiliare.

Ora, poiché una delle funzioni essenziali rivestite dal pignoramento immobiliare è proprio quella di individuare esattamente i beni e i diritti immobiliari pignorati, ne discende che l'errore contenuto nell'atto di pignoramento sugli elementi identificativi del bene pignorato possa determinare la nullità del pignoramento, ma solo laddove tale vizio comporti l'assoluta incertezza sull'identificazione del bene stesso: solo se il bene o il diritto immobiliare oggetto del pignoramento siano assolutamente incerti, il giudice dell'esecuzione dovrà rilevarne, anche d'ufficio, il difetto.

In tal senso si è recentemente espressa anche la giurisprudenza di legittimità, essendo stato affermato il principio per cui «L'errore sugli elementi identificativi dell'immobile pignorato non è causa di nullità dell'atto di pignoramento, salvo che induca incertezza assoluta sul bene gravato» (Cass. civ., , 15 settembre 2020, n. 19123).

Il difetto assoluto nell'identificazione dei beni o dei diritti pignorati, peraltro, può essere sanato, con efficacia ex nunc, mediante rinnovazione o rettifica del pignoramento e della nota di trascrizione, ferma restando la salvezza delle trascrizioni medio tempore eseguite in buona fede da terzi.

Passando al caso di specie, la Corte d'appello di Palermo ha inquadrato correttamente la questione sottoposta alla sua decisione, concernente la valutazione del grado d'incidenza, nella determinazione dell'oggetto e dunque nella validità ed efficacia degli atti, del preteso errore di indicazione degli estremi catastali in cui sarebbero incorse sia le parti della compravendita, sia la creditrice pignorante, nonché dell'ulteriore errore nell'indicazione della strada comunale di ubicazione dell'immobile pignorato in cui sarebbe caduto l'agente della riscossione all'atto del pignoramento, e ha concluso per la qualificazione di tale errore nei termini di «una mera ininfluente inesattezza», tale da non inficiare gli effetti del pignoramento trascritto perché non idonea a indurre incertezza sull'identità del bene staggito.

In punto di diritto, la statuizione della Corte palermitana è dunque conforme ai principi poco sopra richiamati, ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità.

Peraltro, proprio con riguardo all'indicazione nell'atto di pignoramento dei medesimi estremi catastali risultanti nell'atto di provenienza, pur se non aggiornati, la pronuncia in commento richiama un precedente di legittimità che aveva statuito il principio – nel caso di specie riaffermato - secondo cui «Gli errori o le improprietà di identificazione del bene negli atti di provenienza non potrebbero giammai essere opponibili, di per sé soli considerati, ai terzi di buona fede che abbiano diligentemente compulsato i registri immobiliari, i quali pignorano in modo corretto ciò che in testa al debitore risulta da questi al momento del pignoramento; d'altra parte, in tale contesto, l'indicazione, nel pignoramento e nella sua nota di trascrizione, di dati catastali non aggiornati al momento del pignoramento stesso [...] non vizia né l'uno né l'altra, ove non vi sia comunque incertezza sulla fisica identificazione dei beni e ove sussista continuità tra i dati catastali precedenti e quelli corretti all'atto dell'imposizione del vincolo, sì che l'erroneità, di per sé considerata, non comporti confusione sui beni o perfino un riferimento a beni ontologicamente differenti» (Cass. civ., 7 novembre 2013, n. 25055, in motivazione).

Riferimenti

Sulle specifiche questioni si rinvia, oltre alla giurisprudenza citata nel testo, a:

  • Bonsignori, Pignoramento, in Noviss. Dig. It., XIII, Torino, 1968;
  • Capponi, Pignoramento, in Enc. Giur. It., XXIII, Roma, 1990;
  • Saletti, Espropriazione immobiliare, in Enc. Dir., Milano, 2008;
  • Tedoldi, Esecuzione forzata, Pisa, 2021;
  • Verde, Pignoramento mobiliare diretto e immobiliare, in Enc. Dir., XXXIII, Milano, 1983.

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