In G.U. il decreto attuativo della Direttiva Insolvency, che modifica il Codice della crisi

La Redazione
04 Luglio 2022

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, recante modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. Direttiva Insolvency).

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, recante modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. Direttiva Insolvency), riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132.

Il nuovo Codice entra in vigore il prossimo 15 luglio, nel testo risultante dalle ultime modifiche. Tra le novità (alcune anticipate nella precedente news, in questo portale):

  • la nuova definizione di “crisi”, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a): “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”;
  • la definizione di “strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. m-bis): le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi.
  • Assetti organizzativi. Viene riscritto l'art. 3, in tema di adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa: l'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative (si veda, sul punto: Panzani, L'obbligo di predisposizione degli assetti adeguati anche per la prevenzione della crisi, in questo portale).
    Il comma 3 definisce gli obiettivi degli assetti organizzativi che, al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, devono consentire, tra le altre cose, di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario e di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi.
    Il successivo comma 4 identifica i segnali di squilibrio di cui al comma 3.
    a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
    b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
    c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché' rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
    d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25-novies, comma 1.
  • Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati. Proprio l'art. 25-novies è destinato a suscitare polemiche: la norma (che sostanzialmente riprende il contenuto dell'art. 30-sexies d.l. n. 152/2021) impone all'Agenzia delle Entrate di inviare segnalazioni alle imprese (e agli organi di controllo) in caso di omessi versamenti Iva superiori a 5000 euro. Tale comunicazione costituisce l'attivazione di un sistema di allerta, e l'imprenditore dovrà valutare se sia necessario attivare la procedura di composizione negoziata della crisi. La soglia è ritenuta troppo bassa e da più parti si auspica una modifica.

Albo dei gestori della crisi al via. Sempre in tema di Codice della crisi, entrerà ufficialmente in vigore mercoledì 6 luglio il Decreto del Ministero della Giustizia 3 marzo 2022, n. 75, pubblicato sulla G.U. n. 143 del 21 giugno e recante “Regolamento sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”.

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