Gratuito patrocinio: illegittima la riduzione dei compensi dell’ausiliario del magistrato

Redazione scientifica
04 Luglio 2022

Anche al di fuori del processo penale, è illegittima la riduzione dell'onorario dell'ausiliario del magistrato, prevista quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se l'importo oggetto di decurtazione non è stato adeguato alle variazioni del costo della vita.

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 130 del d.P.R. 115/2002 nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di previsioni tariffarie non adeguate alle variazioni del costo della vita a norma dell'art. 54 d.P.R. cit.

In continuità con le sentenze n. 192/2015 e n. 178/2017 – con le quali era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'analogo meccanismo di decurtazione introdotto dall'art. 106-bis del d.P.R. 115/2002 per il processo penale – la Corte ha osservato che una drastica riduzione, come quella prevista dalla norna censurata, per la remunerazione di un'attività svolta nell'interesse della giustizia può ritenersi ragionevole solo se la misura del sacrificio inflitto sia correttamente calibrata al fine del contenimento della spesa erariale.

Come già ricordato, affinché tale canone di adeguatezza possa ritenersi soddisfatto, la decurtazione deve essere operata su tariffe preservate nella loro elementare consistenza in relazione alle variazioni del costo della vita (sentenza n. 192/del 2015).

Se, come nella fattispecie in esame, il già pesante dimezzamento imposto dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato interviene su importi tabellari che, a causa della protratta svalutazione monetaria, già sono significativamente distanti dai valori di mercato, il rapporto di proporzione tra l'onorario dell'ausiliario e la tariffa libero professionale risulta irrimediabilmente reciso.

In definitiva, il mancato funzionamento del meccanismo di equilibrio insito nell'art. 54 del d.P.R.115/2002 recide la necessaria correlazione tra il compenso per l'ausiliario del magistrato ed i valori di mercato, così facendo venir meno quel rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire, che è alla base della ragionevolezza della scelta legislativa.

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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