Sentenza di condanna emessa contro il Condominio: notifica del precetto ed esecuzione contro i singoli condomini

Redazione scientifica
04 Luglio 2022

Il titolo giudiziale formatosi nei confronti dell'ente di gestione di un Condominio ed azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota deve essere notificato anche a quest'ultimo ex art. 479 c.p.c.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20590/2022, depositata il 27 giugno.

Al centro della querelle, l'opposizione da parte di una condomina al precetto di pagamento intimatole in forza di una sentenza di condanna al versamento di una somma emessa nei confronti del Condominio, a causa dell'omessa notificazione del titolo esecutivo nei suoi confronti.

Il Giudice di primo grado, tuttavia, rigettava l'opposizione, ritenendo che l'omessa notificazione della sentenza alla donna non aveva cagionato alcuna lesione del diritto di difesa in quanto gli estremi del titolo erano riportati nell'atto di precetto.

Di qui, il ricorso in Cassazione della donna, secondo cui l'omessa notificazione al singolo condomino del titolo esecutivo reso nei confronti dell'ente condominiale non è surrogabile dalla mera conoscenza dell'esistenza del titolo aliunde acquisito e importa la nullità dell'atto di precetto.

La doglianza coglie nel segno. La Corte di Cassazione, infatti, evidenzia che il provvedimento giudiziale di condanna dell'ente condominiale al pagamento di somme di denaro legittima il creditore ad esperire l'azione esecutiva ultra partes; tuttavia, in caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei riguardi dell'ente di gestione e azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex art. 479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del soggetto collettivo (ex plurimis, Cass. civ., n. 8150/2017).

Difatti, «la notifica è necessaria qualora si intenda agire contro il singolo condomino, non indicato nel titolo, responsabile pro quota dell'obbligazione a carico del condominio» (Cass. civ., n. 8150/2017).

Insomma: il singolo minacciato dell'esecuzione forzata deve essere previamente edotto dell'esistenza (e del contenuto) di una pretesa sostanziale diretta personalmente nei suoi confronti, al fine di poter eventualmente procedere allo spontaneo adempimento di quanto dovuto ovvero alle opportune contestazioni circa il proprio status di partecipe al condomino oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale.

Dunque, nel caso di specie a nulla rileva che la destinataria potesse essere a conoscenza dell'esistenza della condanna dell'ente, «la quale non esplicita una volontà del creditore di escutere il patrimonio individuale del condomino».

Parola, ora, al giudice del rinvio.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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