Remissione del debito nelle obbligazioni solidali
06 Luglio 2022
Nelle obbligazioni solidali la remissione del debito fatta dal creditore comune in favore di uno dei condebitori libera anche tali debitori, salvo che il creditore abbia riservato implicitamente ed esplicitamente il suo diritto verso i medesimi, con conseguente possibilità di esigere da essi il credito, detratta la parte gravante, nei rapporti interni, sul debitore favorito dalla remissione. Si presume che, se non sussiste una diversa manifestazione di volontà, il creditore rimettente abbia avuto riguardo all'obbligazione in relazione a tutti i soggetti, donde l'efficacia liberatoria piena del fatto estintivo. La responsabilità solidale, per il medesimo fatto dannoso, imputabile a più persone, non incide sull'entità complessiva del risarcimento conseguibile - che, anche in ipotesi di più responsabili, è limitato al danno effettivamente subito - con la conseguenza che l'estinzione del debito (in qualunque modo avvenga e quindi non solo attraverso il pagamento), da parte di uno dei coobbligati, determina l'estinzione ipso iure dell'obbligazione, nei confronti di tutti gli altri coobbligati (ai sensi dell'art. 1292 c.c.); tale effetto estintivo è rilevabile, a prescindere dall'eccezione di parte.
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