Imputazione “liquida”. Conseguenze dell'indeterminatezza o genericità in base alla sede processuale in cui è rilevata
03 Ottobre 2018
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Il contrasto ha a oggetto le ripercussioni della indeterminatezza o genericità dell'imputazione: i due filoni giurisprudenziali rivendicano, da parte del giudice dibattimentale, rispettivamente, la necessità dell'invito al pubblico ministero di provvedere alle precisazioni della contestazione prima di potergli restituire gli atti, così come ormai stabilito per l'udienza preliminare, e, proprio a differenza di quanto avviene in quest'ultima, la sola possibilità di dichiarare la nullità della vocatio in ius.
La Sezione feriale della Corte di cassazione, con la sentenza del 7 agosto 2018 n. 38526, riprende le fila del discorso su quelli che sono gli esatti perimetri delle conseguenze processuali in caso di genericità o indeterminatezza dell'imputazione a seconda del momento in cui essa viene rilevata, e cioè in sede d'udienza preliminare ovvero in fase dibattimentale. Si afferma, difatti, in tale pronuncia che laddove l'imputazione sia effettivamente generica, o indeterminata, il giudice del dibattimento - a differenza del giudice dell'udienza preliminare, laddove la difesa ne eccepisce la nullità, non può «respingere l'eccezione invitando il pubblico ministero a precisare l'imputazione» bensì deve «dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio […] con restituzione degli atti […]» a quell'ufficio. Nell'affermare tale principio la Corte prende «le mosse dalla sentenza delle Sezioni unite n. 5307/2018 del 20 dicembre 2017, (Battistella)» e, invero, anche, implicitamente, dall'ancor più antico solco tracciato dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 88 del 15 marzo 1994). Quest'ultima, difatti, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 424 c.p.p.,«nella parte in cui non prevede che il Gip possa, all'esito dell'udienza preliminare, trasmettere gli atti al pubblico ministero per descrivere il fatto diversamente da come ipotizzato nella richiesta di rinvio a giudizio», aveva avuto modo di affermare che:
Questa fondamentale decisione della Corte costituzionale ha poi trovato, nel corso del tempo, importanti conferme in numerose decisioni della Suprema Corte di Ccassazione (Cass. pen., Sez. unite, sopra cit. e, tra le altre, Cass. pen., Sez. VI, n. 27961/2016), la quale, in tali occasioni, ha sottolineato la necessità di un'interpretazione estensiva dell'art. 424 c.p.p., tale cioè da evitare dubbi di costituzionalità.
In particolare, nella decisione del massimo consesso di legittimità (Cass. pen., Sez. unite, n. 5397/2008) si è evidenziato, con chiarezza, che :
I principi sin qui affermati, secondo la pronuncia della Sezione feriale, vanno, però, declinati unicamente riguardo all'udienza preliminare in considerazione della “funzione peculiare” della stessa “rispetto al dibattimento” ed alla sua diversità strutturale tenuto conto, in tale fase, della fluidità dell'imputazione “finalizzata da un lato, ad assicurare l'adeguamento dell'addebito a quanto emerge dagli atti, anche attraverso i meccanismi correttivi fisiologici, e, dall'altro, a condurre ad un'imputazione definitiva, “stabilizzata”, un addebito che si cristallizza solo con il decreto che dispone il giudizio, che fissa il thema decidendum in termini idonei a reggere l'urto della verifica preliminare di validità della fase introduttiva del dibattimento”, come del resto confermato dalla coerente previsione dell'art. 423 cod. proc. pen., intitolato proprio alla espressa previsione, in tale frangente processuale, della modifica della stessa. Tale possibilità non è, invece, prevista nella fase dibattimentale allorquando «si è di fronte a una imputazione non più modificabile» e ciò in aperto, e dichiarato, contrasto con quell'altro filone giurisprudenziale che ritiene abnorme l'ordinanza del giudice dibattimentale - attesa la indebita regressione del procedimento che essa comporta -, con la quale lo stesso, dinanzi all'indeterminatezza o genericità dell'imputazione, dispone la restituzione degli atti all'ufficio del pubblico ministero, rilevando la nullità della vocatio in ius, senza prima averlo invitato ad integrare o precisare la contestazione (Cass. pen., Sez. VI, n. 27961/2016). L'omissione di tale passaggio decisionale – a mezzo del quale, il giudice dibattimentale, con un'ordinanza interlocutoria, invita l'ufficio del pubblico ministero a “correggere” la contestazione –, lede, secondo questa impostazione, il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e determina una evidente abnormità della sequenza logico-cronologica dello stesso non potendosi, di contro, sostenere un principio di intangibilità della contestazione nel corso del dibattimento: l'imputazione “liquida”,si sostiene, attiene sia alla fase dell'udienza preliminare che a quella degli atti introduttivi del dibattimento non essendovi ragione per differenziare, sul punto, le due fasi. Appare, quindi, evidente il contrasto tra le due impostazioni giurisprudenziali e la non possibile composizione tra le stesse rispondendo esse a contrapposte logiche argomentative: una secondo cui l'imputazione è “liquida” solo in sede di udienza preliminare e, quindi, correggibile a mezzo dell'interlocuzione con l'ufficio del pubblico ministero e, solo in caso di inerzia da parte di quest'ultimo, è risolvibile con la restituzione degli atti (senza neanche la pronuncia della nullità) e l'altra che in forza del fatto che con la vocatio in ius l'imputazione si cristallizza il giudice dibattimentale non può accedere a tale passaggio interlocutorio e deve dichiararne la nullità. La rimessione ex art. 618 c.p.p. della risoluzione del contrasto alle Sezioni unite appare oramai ineludibile e, anche, opportuno ai fini di un corretto orientamento, sullo specifico punto, delle future decisioni di merito. |